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Una guardia giurata unilateralmente si allontana dal posto di lavoro: licenziamento

La Cassazione dichiara legittimo il recesso per giusta causa

Un dipendente, guardia giurata in servizio presso la società Il Notturno s.a.s. di M.T., assegnato ad un turno di lavoro notturno con luogo di piantonamento itinerante su cantiere con l'utilizzo di un'auto di servizio collegata al centro operativo anche mediante sistema satellitare, si era allontanato senza autorizzazione dall'area a lui assegnata per la vigilanza.
Il tribunale, pur riconoscendo veritiera la ricostruzione dei fatti fornita dall'azienda aveva accolto l'impugnazione perché aveva ritenuto i fatti contestati non idonei a ledere il vincolo fiduciario tra lavoratori e datori di lavoro.

 La Corte d'appello di Napoli ha ribaltato la sentenza del giudice di primo grado ed ha affermato che il fatto di rilevanza disciplinare contestato al lavoratore è stato l'abbandono del posto di lavoro; il lavoratore nell’occasione aveva avuto un incidente stradale in un luogo, "oltremodo distante" dal luogo dove doveva trovarsi, non aveva chiesto l'autorizzazione ad allontanarsi dal sito che doveva vigilare. La violazione dei doveri connessi dell'abbandono del posto di lavoro è tipizzata dal contratto collettivo tra le cause che legittimano il licenziamento per giusta causa ex art. 140 secondo comma C.C.N.L. dei dipendenti dell'istituto di vigilanza privata. Per l’abbandono del posto di lavoro occorrono due elementi, uno di carattere oggettivo, in base alla quale deve identificarsi il concetto di abbandono nel totale distacco dal bene da proteggere, e un'altra, di carattere soggettivo, consistente nella coscienza e volontà dell'agente di voler realizzare la condotta incriminata, restando irrilevante il motivo dell'allontanamento.
Per la cassazione di tale sentenza la guardia giurata ha proposto ricorso.

La Corte Suprema di C assazione ha rigettato il ricorso perché nel caso sottoposto al suo esame doveva essere richiamato l'orientamento interpretativo già espresso dalla stessa corte in fattispecie analoghe. È stato infatti affermato (Cass. n. 15441 del 2016) che, a norma dell'art. 140 del CCNL Istituti di vigilanza privata, la più grave fattispecie giustificativa del licenziamento rispetto alla ipotesi dell'allontanamento momentaneo non può essere fatta discendere dal fine perseguito dal lavoratore piuttosto che dalla coscienza e volontà di sottrarsi temporaneamente all'adempimento delle proprie obbligazioni. Si è sottolineato che l'abbandono del posto di lavoro presenta una duplice connotazione, soggettiva ed oggettiva. Sotto il profilo oggettivo rileva l'intensità dell'inadempimento agli obblighi di sorveglianza, dovendosi l'abbandono identificare nel totale distacco dal bene da proteggere (o, se si vuole, nella completa dismissione della condotta di protezione).
Costituiscono elementi di valutazione della condotta del dipendente in generale, l'idoneità dell'inadempimento del lavoratore a pregiudicare le esigenze di prevenzione proprie del servizio svolto. La stessa durata nel tempo della condotta contestata deve essere apprezzata non già in senso assoluto, ma in relazione alla sua possibilità di incidere sulle esigenze del servizio (v. sent. cit., nonché Cass. n. 7296 del 1998 e n. 5804 del 1987), dovendosi invece escludere che l'abbandono richieda una durata protratta per l'intero orario residuo del turno di servizio svolto. Tale apprezzamento, poi, deve essere compiuto con giudizio ex ante, relativo al momento dell'inadempimento e non già ex post, alla luce del concreto verificarsi dei fatti, che resta del tutto estraneo alla sfera di intervento e controllo del dipendente. Sotto il profilo soggettivo l'abbandono richiede un elemento volontaristico consistente nella semplice coscienza e volontà della condotta di abbandono (nel senso qui definito), indipendentemente dalle finalità perseguite, e salva la configurabilità di cause scriminanti (v. in tal senso, Cass. n. 15441 del 2016, con cui questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto sussistente non l'abbandono del posto di lavoro, ma l'allontanamento da esso, da parte di una guardia giurata che si era recata ad acquistare un giornale a circa cinquecento metri di distanza, lasciando incustodito, in orario diurno e per poco più di cinque minuti, l'ingresso pedonale del perimetro aziendale).”
Nel caso in esame, per la corte di cassazione, la Corte di appello “ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha evidenziato il carattere volontario dell'allontanamento senza previa autorizzazione, l'idoneità dello stesso a pregiudicare l'effettività della tutela del bene da proteggere e la sostanziale irrilevanza della durata dell'allontanamento (valutata ex ante e non ex post, per come gli eventi si svolsero in concreto).”

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 febbraio – 1° luglio 2020, n. 13410

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.