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DALLA CASSAFORTE DELLA CAMERA DELL’ALBERGO SCOMPARE IL DENARO:

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29/06/2020

I VARI DISPOSITIVI DI SORVEGLIANZA INCASTRANO IL DIPENDENTE DELL’ALBERGO

Una giovane coppia prenota una stanza in albergo; dopo aver preso possesso della camera, custodiscono nella cassaforte oltre 1000 € che, però, quando la riaprono non vengono più trovati. Del furto è accusato il facchino che li aveva accompagnati in camera con i bagagli.

Il dipendente ha protestato la sua innocenza ma è stato inutile perché il datore di lavoro lo ha licenziato per giusta causa. Superflua l’opposizione del lavoratore che, sconfitto definitivamente in Cassazione, deve dire addio al proprio contratto con la struttura alberghiera. (Cassazione, ordinanza numero 12552, sezione sesta civile lavoro, depositata il 25 giugno 2020).

 Per affermare la responsabilità del dipendente è stata decisiva la ricostruzione dell’episodio incriminato. Tutto si è giocato sull’orario del suo accesso nella stanza dell’hotel e sull’orario di apertura della cassaforte utilizzata dai clienti per mettere al sicuro il denaro.
Contrariamente a quanto deciso in Tribunale, i giudici d’Appello hanno dato ragione alla società proprietaria della struttura alberghiera e hanno ritenuto legittimo il licenziamento del «dipendente con mansioni di facchino» reo di «essersi impossessato di mille e trecento euro, custoditi nella cassaforte di una stanza» in cui lui era entrato per ragioni di servizio.
Fondamentale, a livello probatorio, la presa in esame degli orologi dei dispositivi di controllo installati in albergo, cioè impianto di videosorveglianza, sistema di apertura della porta della stanza e memoria interna della cassaforte: così si è appurata la concomitanza tra l’orario di accesso del dipendente nella stanza e l’orario di apertura della cassaforte, apertura «non giustificata da alcuna necessità legata alle mansioni» a lui affidate.

Per i giudici della Cassazione è corretta la valutazione dei fatti e dei comportamenti compiuta in Appello. Ciò ha comportato la conferma definitiva del licenziamento per l’oramai ex dipendente della struttura alberghiera.
Inutili le obiezioni difensive proposte dal lavoratore e centrate sulla presunta mancanza di prove certe sulla «avvenuta sottrazione delle banconote dalla cassaforte della stanza 102», sulla «disponibilità della chiave meccanica per l’apertura della cassaforte» e, infine, sulla «compatibilità con l’accusa dei ridotti tempi di permanenza nella stanza».
Su questo fronte i giudici della Cassazione ribattono che in appello si è verificata una corretta «valutazione degli indizi», e quindi «l’attribuibilità al lavoratore della sottrazione delle banconote dalla cassaforte della stanza» è stata basata su «una serie di fatti e circostanze note, nel senso di accertate e provate nel processo».
Per la Cassazione, «la sottrazione del denaro è stata affermata in base alla denuncia presentata dai clienti occupanti la stanza» e alla luce del «difetto di funzionamento della cassaforte digitale constatato dalla direzione». Successivamente «le prove testimoniali, documentali e di videoregistrazione hanno consentito di ricostruire l’orario esatto di apertura della porta della stanza e della cassaforte e la sovrapponibilità di tali orari agli ingressi nella medesima stanza da parte del lavoratore (e di nessun altro dipendente o cliente)». E ulteriori prove testimoniali hanno consentito di accertare che «la chiave meccanica di apertura della cassaforte era facilmente duplicabile presso qualsiasi ferramenta, e non era voluminosa ed era quindi facilmente occultabile». Peraltro, lo stesso lavoratore ha riferito, osservano i giudici, di «avere avuto a disposizione tale chiave in più occasioni e di averla utilizzata una decina di volte nella sua carriera».
Con questi elementi di prova è logico desumere, spiegano i giudici, «la prova del fatto ignoto, cioè della attribuibilità al lavoratore della apertura della cassaforte (previa disponibilità di una chiave meccanica) e del prelievo delle somme lì depositate, compiuti nel brevissimo lasso di tempo in cui egli si è certamente e pacificamente recato nella stanza».
Per quanto concerne poi il richiamo difensivo alla «brevissima permanenza – solo quattro minuti in tutto – del lavoratore nella stanza», i giudici ribattono che correttamente, in Appello, si è osservato che «ben può il lavoratore aver provveduto sommariamente alle incombenze di servizio affidategli, ritagliandosi uno spazio temporale minimo necessario per aprire la cassaforte, sottrarre le banconote e subito richiuderla».

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.