16/03/2020

Un impiegato dell’Unicredit di Cologno Monzese in modo ripetuto e nel tempo incomincia ad inviare messaggi e inviti a due colleghe di lavoro che sono infastidite dalle sue avances, dalle sue telefonate, dalle sue email dai suoi inviti, dai suoi approcci in ufficio e al bar.
Le colleghe infastidite informano i dirigenti dell’azienda di questo comportamento disturbante per far sì che il collega ponga fine alle sue iniziative che erano non gradite e innoportune.
L’azienda interviene prontamente invitando il lavoratore a desistere dalla sua condotta stigmatizzando i suoi reiterati, intollerabili, importuni comportamenti consistenti in ripetuti, continuati e sgraditi approcci, inviti e richieste di incontro anche tramite la posta elettronica aziendale. Ma l’interessato, interloquendo con il suo superiore, rivendica la sua libertà di reiterare le condotte, incurante del fastidio e del disagio procurati alle colleghe (“ Tu non mi puoi impedire di scriverle e vederla , io vado e faccio quel cazzo che mi pare “) e lo mostra anche nei fatti che non intende in alcun modo desistere allorché si mette ad urlare nei bagni dell’ ufficio frasi del tutto fuori luogo (“Elena, sei bellissima, vorrei scopare con te”… “Come mi ti farei”… “ quanto mi piaci “ ), non ritenendo evidentemente il suo comportamento disdicevole. L’azienda, nell’adempimento dei suoi obblighi datoriali di garanzia e protezione della salute e di sicurezza delle proprie dipendenti, gli contesta formalmente i fatti, che sono di rilevanza disciplinare, e all’esito della procedura di contestazione lo licenzia per giusta causa. L’impiegato impugna il licenziamento ma il tribunale, sia in fase sommaria che nella fase dell’opposizione, respinge la sua domanda di reintegrazione nel posto di lavoro e dichiara pienamente legittimo il licenziamento, con la definitiva espulsione per giusta causa. Analoga decisione è stata assunta dalla Corte di Appello di Milano.
I giudici hanno ritenuto che quel comportamento “non solo è stato posto in essere in aperta e ritenuta violazione delle disposizioni aziendali, ma denota una mancanza di rispetto del ricorrente nei confronti delle lavoratrici vittime delle sue attenzioni ripetute e sgradite, nonché un profondo disinteresse per il turbamento e disagio provocato a quest’ultime dai continui, inopportuni approcci ed inviti”. I plurimi comportamenti configurano la tipica fattispecie dello stalking. I giudici nell’occasione hanno severamente stigmatizzato il comportamento tenuto dal dipendente nei confronti dei suoi superiori che lo invitavano a desistere da quelle condotte allorché li ha qualificati come “ porci , animali , coglioni, teste di cazzo, obesi”.
L’azienda nell’occasione aveva l’obbligo ai sensi dell’art. 2087 del codice civile di intervenire e far sì che cessassero con immediatezza quelle situazioni che creavano nelle persone che ne erano vittima condizioni di ansia , insicurezza , disagio e fastidio. Il dipendente è stato correttamente licenziato per giusta causa stante la irrimediabile lesione del rapporto fiduciario alla base del rapporto di lavoro. Corte di Appello di Milano sez. Lavoro sentenza n. 439 del 4 marzo 2020.
A noi che raccontiamo questa storia non resta che concludere con l'Ariosto: “Altri in amar lo [il senno] perde, altri in onori, altri in cercar, scorrendo il mar, ricchezze; altri ne le speranze de' signori, altri dietro alle magiche sciocchezze; altri in gemme, altri in opre di pittori, et altri in altro che più d'altro apprezze.”
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Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).
ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.
ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.