29/03/2014
“ …il concetto di giustificatezza del licenziamento va correlato alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo e cioè di ragioni apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede per cui “va qualificato come non giustificato il licenziamento disposto per ragioni puramente pretestuose, al limite della discriminazione, o del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza dell’esercizio del diritto” (Cass.sez. lav. nr. 29085/2002 – 4729/2002).Va conseguentemente riconosciuta al ricorrente l’indennità supplementare prevista dal CCNL dirigenti applicato.Ai sensi degli artt 23 e 19 CCNL spetta al dirigente illegittimamente licenziato un’indennità supplementare nel minimo pari al corrispettivo del preavviso individuale maturato maggiorato dell’importo equivalente a 2 mesi del preavviso stesso e nel massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso.Inoltre tale indennità può essere maggiorata qualora il dirigente licenziato abbia un’età compresa trai 46 ed i 56 anni.”Sentenza 24 marzo 2009 Tribunale di Milano giudice dott.ssa Carla Bianchini