20/06/2026
Con la sentenza n. 156 del 2025, la Corte costituzionale interviene nuovamente sull’art. 19 dello Statuto dei lavoratori e incide su uno dei punti più delicati delle relazioni industriali: il diritto delle organizzazioni sindacali di costituire rappresentanze sindacali aziendali.
La questione è tutt’altro che tecnica. Riguarda il rapporto tra potere organizzativo dell’impresa, libertà negoziale del datore di lavoro e pluralismo sindacale. In termini concreti, la domanda è semplice: può un’azienda, decidendo con quali sindacati trattare e con quali no, incidere indirettamente anche sul diritto di un sindacato di avere una propria RSA in azienda?
La risposta della Corte costituzionale è netta: no, non può.
L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori disciplina la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Dopo il referendum del 1995 e dopo la precedente sentenza della Corte costituzionale n. 231 del 2013, il diritto di costituire RSA spettava ai sindacati firmatari dei contratti collettivi applicati in azienda e anche ai sindacati che, pur non avendo firmato, avevano comunque partecipato alla relativa trattativa.
Questo assetto lasciava però scoperto un caso particolarmente problematico: quello del sindacato rappresentativo, ma escluso a monte dal tavolo negoziale.
In questa ipotesi il sindacato non firma il contratto non perché rifiuti il contenuto dell’accordo, ma perché non viene nemmeno ammesso alla trattativa. Il rischio è evidente: se l’accesso alla RSA dipende dalla partecipazione alla trattativa, e se la partecipazione alla trattativa dipende dalla scelta datoriale, allora il datore di lavoro finisce per avere un potere indiretto di selezione dei sindacati abilitati alla tutela statutaria.
È precisamente questo il punto censurato dalla Corte.
La vicenda nasce dal diniego opposto da una società di trasporto pubblico al riconoscimento della RSA richiesta da un’organizzazione sindacale che, pur non essendo firmataria del contratto collettivo applicato e pur non avendo partecipato alle trattative, rivendicava una consistente presenza nell’unità produttiva.
Il sindacato sosteneva di avere un rilevante numero di iscritti, una significativa capacità di mobilitazione e un effettivo consenso tra i lavoratori. L’azienda replicava che, in assenza di firma del contratto collettivo e in assenza di partecipazione alla trattativa, non vi erano i requisiti previsti dall’art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
La questione è stata quindi rimessa alla Corte costituzionale.
La Corte costituzionale parte da un dato corretto: il datore di lavoro privato non ha un obbligo generalizzato di trattare con tutte le organizzazioni sindacali. La libertà negoziale dell’impresa resta ferma. L’azienda può scegliere i propri interlocutori negoziali, salvo che tale scelta venga esercitata in modo discriminatorio o antisindacale.
Ma questa libertà non può produrre un effetto ulteriore e costituzionalmente illegittimo: impedire a un sindacato effettivamente rappresentativo di accedere alle prerogative previste dal Titolo III dello Statuto dei lavoratori.
Il passaggio centrale della sentenza è proprio questo: i criteri della firma del contratto collettivo e della partecipazione alla trattativa sono legittimi solo se funzionano come indici di effettiva rappresentatività. Diventano invece irragionevoli quando si trasformano in strumenti di esclusione.
In altri termini, la trattativa non può essere usata come porta d’ingresso alla RSA se la chiave di quella porta resta nelle mani dell’azienda.
La Corte non accoglie integralmente la tesi del giudice rimettente, che chiedeva di valorizzare la rappresentatività “significativa” o “maggioritaria” su base aziendale.
Secondo la Corte, quei concetti sono troppo indeterminati se non vengono accompagnati da un criterio normativo preciso di misurazione. Il rischio sarebbe quello di affidare al giudice, caso per caso, una valutazione priva di parametri sufficientemente stabili.
La Corte sceglie quindi una soluzione più prudente: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, primo comma, dello Statuto dei lavoratori nella parte in cui non consente la costituzione di RSA anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La formula è importante. Non basta essere forti in una singola azienda. Occorre appartenere a un’associazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale.
La pronuncia, quindi, amplia l’accesso alla RSA, ma non apre indiscriminatamente la tutela statutaria a qualsiasi sigla sindacale presente in azienda.
La sentenza ha un impatto pratico significativo.
Le aziende non potranno più limitarsi a opporre, in modo automatico, che un sindacato non ha diritto alla RSA perché non ha firmato il contratto collettivo o perché non ha partecipato alla trattativa.
Quella difesa resta possibile solo se il sindacato non possiede altro titolo qualificato di rappresentatività. Se invece l’organizzazione sindacale rientra tra quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il diritto alla costituzione della RSA deve essere riconosciuto anche in assenza di firma e anche in assenza di partecipazione alla trattativa.
Questo significa che le imprese dovranno prestare maggiore attenzione nella gestione delle relazioni sindacali. Il diniego di costituzione della RSA non potrà più essere fondato su un dato meramente formale, ma dovrà essere verificato alla luce del nuovo criterio costituzionale.
Per le organizzazioni sindacali la sentenza rappresenta un rafforzamento delle garanzie di agibilità.
La Corte costituzionale impedisce che il mancato accesso alla trattativa si trasformi automaticamente in esclusione dai diritti statutari. Viene così ridimensionato il potere datoriale di accreditamento, cioè la possibilità dell’impresa di incidere indirettamente sul pluralismo sindacale scegliendo gli interlocutori più graditi o meno conflittuali.
Resta però un limite preciso: la Corte non riconosce il diritto alla RSA al sindacato rappresentativo solo in azienda. La rappresentatività richiesta è quella comparativa sul piano nazionale.
La sentenza n. 156 del 2025 non chiude definitivamente il problema dell’art. 19 dello Statuto dei lavoratori.
La stessa Corte costituzionale segnala la necessità di un intervento organico del legislatore. L’attuale disciplina, infatti, è il risultato di stratificazioni successive: il testo originario dello Statuto, il referendum del 1995, la sentenza costituzionale n. 231 del 2013 e ora la sentenza n. 156 del 2025.
Il quadro è stato corretto, ma non riscritto.
Il nodo ancora aperto è quello della rappresentatività effettiva in azienda. Può accadere che una sigla abbia un forte consenso in una specifica unità produttiva, ma non sia comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale. In questo caso, dopo la sentenza, il problema resta.
La Corte costituzionale afferma un principio di grande rilievo: il pluralismo sindacale non può dipendere dal gradimento dell’impresa.
Il datore di lavoro conserva la propria libertà negoziale, ma non può esercitarla in modo tale da svuotare il diritto dei lavoratori a costituire rappresentanze sindacali aziendali nell’ambito di organizzazioni qualificate.
La sentenza non impone alle aziende di trattare con tutti. Impone però di non utilizzare la mancata trattativa come strumento per escludere dalla tutela statutaria i sindacati comparativamente più rappresentativi.
È una decisione di equilibrio, ma anche di avvertimento: nelle relazioni industriali la libertà dell’impresa non può trasformarsi nel potere di decidere quali sindacati debbano avere voce nei luoghi di lavoro.