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Se il contratto di appalto è fittizio, vi è somministrazione illecita di manodopera.

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03/10/2025

Per il Tribunale di Bergamo si ha un fittizio contratto di appalto (cd. “appalto di manodopera”), che maschera un’interposizione illecita di manodopera, quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, i quali finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest’ultimo, che detta loro le direttive sul lavoro esercitando i tipici poteri datoriali, in mancanza, da parte del presunto appaltatore, di un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale e dell’assunzione del rischio d’impresa. Nulla vieta che oggetto dell’appalto lecito sia un’attività o un servizio realizzato prevalentemente, o anche esclusivamente, mediante prestazioni lavorative con scarsi o nulli mezzi materiali. In questi casi, il discrimine tra appalto lecito e interposizione irregolare è dato dal fatto che le prestazioni lavorative non siano meramente fornite all’appaltante dall’appaltatore, ma da questi gestite e organizzate, con assunzione del rischio d’impresa e con un apporto professionale specifico che aggiunga un quid pluris al valore intrinseco delle prestazioni.

Sentenza Tribunale di Bergamo n. 1262 del 28 novembre 2024, giudice dott.ssa Giulia Bertolino.

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