28/09/2025
Ribadita la necessità della contestazione di addebito. Il Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, con sentenza n. 763/2025 (R.G. 1803/2025), in persona della dott.ssa Giulia Bertolino, ha dichiarato illegittimo il licenziamento di una lavoratrice intimato in assenza di preventiva contestazione disciplinare. Il caso nasce dalla decisione del datore di lavoro di interrompere il rapporto senza inviare alcuna lettera di addebito: un vizio procedurale che non è mero formalismo, ma tocca il cuore stesso del potere disciplinare. La contestazione, infatti, non è un adempimento burocratico: è lo strumento che garantisce al lavoratore il diritto di difesa e permette al datore di misurarsi con eventuali giustificazioni prima di arrivare alla sanzione espulsiva. Senza questo passaggio, il licenziamento è privo di fondamento e viene sanzionato con l’applicazione delle tutele previste dalla legge. Nel caso concreto, oltre alla condanna del datore di lavoro al pagamento di cinque mensilità a titolo di indennità, il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice anche le differenze retributive per € 985 netti e le mensilità arretrate per € 5.431 lordi, comprensive di interessi e rivalutazione
Il potere disciplinare del datore di lavoro
Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Articolo 7 dello statuto dei lavoratori
La contestazione non può essere ripetuta.
Si deve escludere che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati. Sentenza Cassazione del 30 gennaio 2018.
Impugnazione della sanzione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art 7 dello Statuto dei lavoratori