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Licenziamento illegittimo? La Cassazione detta nuove regole sul repêchage

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18/10/2024

 L'azienda intima il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ad una dipendente con mansioni di centralinista, perché con l'introduzione del sistema automatico di risposta telefonica le attività di smistamento delle telefonate ad essa assegnate non erano più proficuamente utilizzabili. Le rimanenti mansioni, che la dipendente svolgeva, di carattere residuale e marginale, ben potevano essere ridistribuite all'interno dell'ufficio con assegnazione al personale rimasto in forza.

Il tribunale di Roma ha dichiarato il licenziamento illegittimo mentre la Corte di Appello, riformando la sentenza, lo ha dichiarato legittimo.

La Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza del tribunale perché la soppressione del posto di lavoro da parte dell'azienda era giustificata essendoci stata una modifica organizzativa scaturita da un'innovazione tecnologica.

La lavoratrice, per la Corte di Appello, benché ne avesse l'onere, non aveva provveduto nelle sue difese ad indicare nell'ambito della struttura aziendale i posti di lavoro in cui avrebbe potuto essere utilmente adibita "ponendo in tal modo la parte datoriale nella condizione di poter dimostrare concretamente per quale motivo l'inserimento del lavoratore nelle posizioni lavorative evidenziate non era praticabile". Non avendo la difesa della lavoratrice provveduto ad assolvere questo specifico obbligo, la Corte di Appello ha ritenuto provata la impossibilità del datore di lavoro di utilizzare l'attività lavorativa della dipendente in altro settore con mansioni equivalenti.

La dipendente soccombente ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando che la Corte di Appello avesse erroneamente ripartito gli oneri di allegazione e prova del repêchage, imponendo alla lavoratrice un onere di allegazione non dovuto per esplicita previsione di legge e per costante giurisprudenza della stessa Suprema Corte.

La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di doglianza della lavoratrice con la motivazione che riportiamo:

" L'affermazione dei giudici d'Appello secondo cui incomberebbe sul lavoratore un onere di allegazione circa "l'esistenza, nell'ambito della struttura aziendale, di posti di lavoro in cui potrebbe essere utilmente adibito" contrasta con una oramai consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale spetta al datore di lavoro l'allegazione e la prova dell'impossibilità di repêchage del dipendente licenziato, senza che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili ;  parimenti, la sentenza impugnata mostra di ritenere come riportato nello storico della lite - che l'onere di prova l'impossibilità di ricollocare il lavoratore da licenziare sia limitato alla possibilità che quest'ultimo possa svolgere mansioni comunque equivalenti a quelle precedentemente espletate, trascurando che, per condivisa giurisprudenza di questa Corte, l'indagine va estesa anche all'impossibilità di svolgere mansioni anche inferiori;  invero, sin da Cass. SS.UU. n. 7755 del 1998,  è stato così sancito il principio per il quale la permanente impossibilità della prestazione lavorativa può oggettivamente giustificare il licenziamento ex art. 3 l. n. 604 del 1966 sempre che non sia possibile assegnare il lavoratore a mansioni non solo equivalenti, ma anche inferiori; l'arresto riposa sull'assunto razionale dell'oggettiva prevalenza dell'interesse del lavoratore al mantenimento del posto di lavoro, rispetto alla salvaguardia di una professionalità che sarebbe comunque compromessa dall'estinzione del rapporto; il principio, originariamente affermato in caso di sopravvenuta infermità permanente, È stato poi esteso anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovute a soppressione del posto di lavoro in seguito a riorganizzazione aziendale, ravvisandosi le medesime esigenze di tutela del diritto alla conservazione del posto di lavoro da ritenersi prevalenti su quelle di salvaguardia della professionalità del lavoratore;  È stato, così, affermato che il datore, prima di intimare il licenziamento, è tenuto a ricercare possibili situazioni alternative e, ove le stesse comportino l'assegnazione a mansioni inferiori, a prospettare al prestatore il demansionamento, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, potendo recedere dal rapporto solo ove la soluzione alternativa non venga accettata dal lavoratore;  la sentenza impugnata sulla violazione dell'obbligo di repêchage non si è attenuta ai richiamati principi, per cui, respinti i primi due motivi di ricorso, devono essere accolti gli altri, con cassazione della pronuncia in relazione alle censure ritenute fondate e rinvio alla Corte indicata in dispositivo che si uniformerà a quanto statuito, regolando anche le spese del giudizio di legittimità." Sentenza Corte di cassazione, sezione lavoro n. 2739, del 30 gennaio 2024.

La Cassazione ha così rimandato le parti avanti la Corte di Appello di Roma, con diversa composizione collegiale, che adesso dovrà riesaminare nuovamente i fatti relativi al repêchage applicando, però, i principi di diritto affermati della Corte suprema di Cassazione e non quelli fallacemente assunti dalla riformata sentenza della Corte di Appello.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966