13/07/2023
L’azienda ha contestato al lavoratore, un operaio del settore metalmeccanico, di aver simulato un infortunio occorsogli sul luogo di lavoro, che gli aveva cagionato un trauma alla caviglia sinistra o comunque un aggravamento dello stato di malattia ed ostacolatone la guarigione, per le condotte contrarie ai doveri di diligenza, fedeltà, correttezza e buona fede, specificatamente addebitate sottraendosi in modo illegittimo alla prestazione lavorativa che doveva rendere a favore del datore di lavoro, con abuso dei benefici concessi dalla legge per l’infortunio genuino, rendendosi responsabile del reato di truffa con danno dell'impresa e dell'Inail.
Il tribunale ha dichiarato la illegittimità del licenziamento per giusta causa ritenendo insussistente il fatto di rilevanza disciplinare. Per il tribunale è stato dirimente che il medico curante, che ha certificato lo stato di morbilità, non avesse prescritto limitazioni nei movimenti o negli spostamenti o nelle attività quotidiane ma soltanto un periodo di riposo e di cure.
La Corte di Appello di Catania è stata di contrario avviso e ha riformato integralmente la sentenza, dichiarando sussistente il fatto disciplinare con il conseguente licenziamento per giusta causa. La Corte di Appello ha accertato “ sulla base di investigazioni private datoriali nell'arco temporale contestato, come il lavoratore, nel periodo di malattia suindicato (nel quale peraltro si era sottoposto a numerose visite mediche e ad un ciclo di tre sedute di infiltrazioni di acido ialuronico…), abbia tenuto comportamenti (di protratta stazione eretta; di guida di auto, scooter o moto; di scarico e carico di scatoloni; di spazzamento del marciapiede antistante l'esercizio commerciale intestato ai familiari; di ripetuti spostamenti a piedi; di montaggio con altri di un portabagagli sulla propria vettura; di carico e scarico di materiale edile)”.
Con questi comportamenti, per la Corte di Appello, il lavoratore ha “ostacolato e comunque ritardato la guarigione, in violazione dei doveri di correttezza, diligenza e buona fede, integrante giusta causa di recesso datoriale”.
La Cassazione, intervenendo nella controversia su ricorso del lavoratore, ha respinto il ricorso affermando i seguenti principi:
“è noto che lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configuri violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la stessa, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio”.
La Corte di Cassazione ha ribadito che il lavoratore nel tempo della sua assenza dal lavoro per malattia o per infortunio ha il “dovere di osservare tutte le cautele, comprese quelle terapeutiche e di riposo prescritte dal medico, atte a non pregiudicare il recupero delle energie lavorative temporaneamente minate dall'infermità, affinché vengano ristabilite le condizioni di salute idonee per adempiere la prestazione principale cui si è obbligati, sia che si intenda tale dovere quale riflesso preparatorio e strumentale dello specifico obbligo di diligenza, sia che lo si collochi nell'ambito dei più generali doveri di protezione scaturenti dalle clausole di correttezza e buona fede in executivis, evitando comportamenti che mettano in pericolo l'adempimento dell'obbligazione principale del lavoratore per la possibile o probabile protrazione dello stato di malattia”.
Su chi debba dare la prova davanti ai giudici della sussistenza del fatto disciplinare, la Cassazione ha sottolineato che “E’ parimenti risaputo che, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, gravi sul datore di lavoro la prova che essa sia simulata ovvero che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente, atteso che la L. n. 604 del 1966, art. 5 pone a carico del datore l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto integranti la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato”. Cassazione civile sez. lav. - 12/05/2023, n. 12994.
Nel caso in esame il datore di lavoro, per la Corte, ha assolto questo obbligo perché ha dato prova dei fatti contestati al lavoratore sulla base delle investigazioni private datoriali eseguite nei giorni di assenza per malattia.
Per la giurisprudenza della Cassazione, nei giorni di assenza per malattia o per infortunio, il lavoratore ha l’obbligo di dedicarsi con impegno a guarire, senza prestare attività, per sé o per altri, che possano in qualsiasi modo pregiudicare o ritardare la sua guarigione e il suo previsto rientro in azienda. Non ha rilevanza che, nonostante queste attività, sia rientrato poi in azienda alla scadenza dell’originaria certificazione medica, perché il pericolo del ritardo nella guarigione deve essere valutato ex ante , in astratto e preventivamente.
Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:
-Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Infortunio sul lavoro.
E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.
Infortunio in itinere
La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.
Malattia professionale
La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.
Trattamento previdenziale nei casi dubbi.
Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.