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Chiede di assentarsi dal lavoro per assistere la madre disabile ma per un disguido non vi riesce

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29/04/2022

licenziamento illegittimo con diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro

Il datore di lavoro ha contestato ad una lavoratrice di essere andata in villeggiatura in un giorno di permesso ex lege n. 104 del 1992, concesso per assistere la madre disabile, che invece si trovava in altro luogo, violando "i principi di correttezza e buona fede nonché gli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà" e cagionando altresì con l'"assenza dal servizio disagi e disservizi nell'organizzazione del lavoro"; in sede di giustificazioni, la lavoratrice non ha negato l'effettività del fatto specificamente contestato, scusandosi dell'errore commesso di cui ha riconosciuto la gravità, adducendo quali motivi l'improvvisa indisponibilità espressa dalla madre soltanto nella tarda serata del giorno prima a raggiungerla, come concordato, presso la località di villeggiatura e, quanto al mancato tempestivo rientro, le proprie condizioni di salute, anche in relazione alla guida di notte per lunghi tragitti ed al traffico che avrebbe trovato di non aver pensato di avvertire l'azienda del fatto che quel giorno. non avrebbe potuto materialmente assistere la madre e comunque di essere ripartita in treno nel pomeriggio dello stesso giorno, disdettando la prenotazione dell'albergo.

Il datore di lavoro non ha accettato le giustificazioni e le ha intimato il licenziamento per giusta causa che la lavoratrice ha impugnato tempestivamente. Il tribunale, prima e la Corte di appello, dopo, hanno concordemente annullato il licenziamento per giusta causa condannando il datore di lavoro alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro e al risarcimento del danno subito.

Contro la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il datore di lavoro assumendone l’erroneità in diritto. In particolare, il datore di lavoro ha contestato la violazione delle previsioni del contratto collettivo. Nel caso in esame i giudici del merito avrebbero erroneamente qualificato il comportamento della lavoratrice come una semplice assenza arbitraria dal posto di lavoro punibile con una sanzione conservativa del posto di lavoro mentre, in realtà il comportamento posto in essere con la inveritiera e infedele richiesta del permesso per assistere la madre disabile, usufruendo dei benefici della legge, costituiva una violazione dei doveri contrattuali ben diversa dalla norma collettiva che si è assunto essere stata violata e che disciplina il ben diverso caso in cui il lavoratore non si è presentato semplicemente al lavoro per rendere la sua prestazione.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda con la seguente motivazione: “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 commi 4 e 5, …, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l'illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando tale operazione di interpretazione nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.

Si è argomentato che anche laddove la fattispecie punita con una sanzione conservativa sia delineata dalla norma collettiva mediante una clausola generale o elastica, "graduando la condotta con riguardo ad una sua particolare gravità ed utilizzando nella descrizione della fattispecie espressioni che necessitano di essere riempite di contenuto", sicuramente "rientra nel compito del giudice riempire di contenuto la clausola utilizzando standard conformi ai valori dell'ordinamento ed esistenti nella realtà sociale in modo tale da poterne definire i contorni di maggiore o minore gravità", perché "all'interprete è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussumibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta.

Pertanto, costituiva specifico compito dei giudici del merito accertare la sussumibilità del fatto contestato, così come ricostruito da costoro e non secondo la prospettazione della società, nell'ambito delle previsioni collettive che comminano sanzioni conservative, considerata la vincolatività di queste ultime (anche ai fini della individuazione della tutela applicabile con la novella dell'art. 18 statuto dei lavoratori; ciò hanno fatto i giudici bolognesi attraverso una valutazione del grado di gravità della condotta che tenesse conto di tutte le circostanze del caso concreto, riconducendo quest'ultimo, plausibilmente, ad una ipotesi omologabile all'assenza arbitraria per un giorno lavorativo.” Cass. civ., sez. lav, sent., 26 aprile 2022, n. 13065.

Semplificando il complesso e articolato linguaggio letterario-giuridico della motivazione della sentenza della Corte possiamo più semplicemente dire che la lavoratrice non ha approfittato in modo fraudolento delle tutele previste dalla legge per i parenti disabili ma più semplicemente si è assentata dal lavoro, senza aver potuto assistere effettivamente la madre disabile per delle cause sopravvenute indipendenti dalla sua volontà. È stata assente dal lavoro ma senza raggiri e senza dolo. La sua condotta non giustifica l’applicazione della massima sanzione disciplinare, come quella del licenziamento per giusta causa, che può essere adottata solo in altri e ben diversi casi connotati da gravità e dolo. Il tutto del rispetto delle previsioni disciplinari del contratto collettivo.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.