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Obbligo contributivo per intero; anche se nell’appalto il lavoratore ha lavorato parzialmente

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14/02/2022

Sanzionata duramente l’impresa appaltante: condannata a pagare i contributi previdenziali anche per i giorni non lavorati nel suo appalto ma presso altri soggetti

In materia di appalto l’articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003 (legge Biagi) prevede che: “il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”.

Con ricorso per decreto ingiuntivo, l’Inps ha chiesto al Tribunale di Milano il pagamento delle somme dovute ad un'impresa appaltante, in qualità di responsabile solidale, ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 276/2003, per i contributi evasi dalla società appaltatrice dei servizi. L’impresa appaltante proponeva opposizione al decreto ingiuntivo. L’Inps, in corso di causa, ha ridotto le sue pretese economiche e ha limitato le sue richieste a quelle del cosiddetto “minimale contributivo”. Il Tribunale nella totalità ha riconosciuto questo obbligo contributivo dell’appaltante.

Contro la sentenza ha proposto appello l’appaltante deducendone la erroneità perché la cooperativa appaltatrice, all’epoca, aveva anche un altro appalto per le pulizie con altra società terza, dove gli stessi lavoratori avevano prestato la loro opera. Nella sua impugnazione l’appellante ha sostenuto che i dipendenti dell’impresa appaltatrice “avevano diritto ad ottenere il pagamento dei contributi omessi dal proprio datore di lavoro ma, detti contributi dovevano essere sopportati da tutte le società appaltanti a favore delle quali i dipendenti avevano prestato la loro attività lavorativa. Non si comprende per quale motivo giuridico una e una sola società debba essere tenuta a pagare i contributi per prestazioni rese in favore anche di altre società... La responsabilità ex art. 29 riguarda solo i crediti maturati nel periodo di durata del contratto di appalto e in ragione della prestazione resa per la realizzazione dell’opera e dei servizi commissionati”.

La Corte di Appello di Milano ha rigettato il ricorso dell'impresa appaltante rilevando l’esistenza nel nostro ordinamento del “fondamentale principio della commisurazione dell'obbligazione contributiva, autonoma rispetto a quella retributiva, ispirata a criteri predeterminati per legge” (Sentenza n. 472/2021 pubbl. il 18/06/2021).

 La Corte di Appello di Milano, motivando questo suo indirizzo giurisprudenziale, ha richiamato la recente ordinanza numero 21.479/2020 della Corte di Cassazione che testualmente ha affermato: “La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato l’autonomia del rapporto contributivo rispetto a quello lavorativo (Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014).

Da tale principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell’obbligazione retributiva deriva la regola del cd. minimale contributivo, che prevede l'obbligo datoriale - a prescindere da eventuali pattuizioni individuali difformi nell'ambito del rapporto di lavoro - di rispetto della misura dell’obbligo contributivo previdenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, secondo il riferimento ad essi fatto con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389).

Il principio ha fondamento nelle stesse finalità pubblicistiche della contribuzione previdenziale, posto che - come evidenziato dalla Corte costituzionale nella sentenza 20 luglio 1992, n. 342 – “una retribuzione (...) imponibile non inferiore a quella minima (è) necessaria per l'assolvimento degli oneri contributivi e per la realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali, (in quanto), se si dovesse prendere in considerazione una retribuzione imponibile inferiore, i contributi determinati in base ad essa risulterebbero tali da non poter in alcun modo soddisfare le suddette esigenze”.

In relazione a ciò, questa Corte (Cass. Sez. L -, Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv. 654101 - 01) ha già avuto modo di affermare, in via generale ed a prescindere dal settore di attività del datore, che la, regola del cd. minimale contributivo opera sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore, atteso che è evidente che se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimo contributivo nei termini sopra rappresentati …”.

Gli effetti di questa sentenza della Corte di Appello di Milano sono di notevole impatto per le imprese appaltanti perché afferma l’esistenza in capo all’impresa appaltante dell’obbligo solidale di pagare la contribuzione previdenziale anche nel caso in cui il lavoratore non sia stato utilizzato in modo esclusivo nell’appalto concesso. Questo obbligo non è parziale come la prestazione lavorativa ricevuta, ma intero.

Questa sentenza della Corte di Appello di Milano ha equiparato, in modo assoluto, l’obbligo contributivo dell’impresa appaltante a quello facente capo all'impresa datrice di lavoro, senza consentire alcuna diversificazione obbligatoria tra la posizione dell'una e la posizione dell’altra; di fronte all'Inps, l’appaltante e l’appaltatrice-datrice di lavoro, costituiscono un unicum.

A nulla vale, per la Corte di Appello di Milano, che il lavoratore nel mese abbia prestato contemporaneamente la sua attività lavorativa a favore di altra impresa appaltante anche per pochi giorni o poche ore; l’obbligo contributivo non è limitata solo a questi giorni e a queste ore ma si estende a tutto il minimo contributivo previdenziale mensile previsto per legge, per tutta la durata del contratto di appalto.

Questa sentenza rende poco attraente il ricorso alle prestazioni lavorative esternalizzate da parte delle imprese, perché pone a carico del committente un onere previdenziale mensile che si estende ben al di là dei giorni e delle ore di occupazione delle maestranze nel proprio appalto. Le ore lavorate possono essere anche modeste ma i contributi agli enti previdenziale devono essere pagati per intero nel caso in cui non vi dovesse provvedere l'impresa appaltatrice-datrice di lavoro.

Le imprese appaltanti, tenendo conto di questi principi non possono non esercitare che il massimo della vigilanza sull’adempimento degli obblighi previdenziali delle imprese appaltatrici sulle quali hanno fatto affidamento perché, in caso contrario, ne rispondono in solido e non semplicemente per il segmento della prestazione lavorativa resa a loro favore dal prestatore d’opera.

Dura lex sed lex.

 

 

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).