11/06/2021
Un'azienda ha intimato un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo per la situazione di crisi aziendale di carattere non temporaneo, che alla data del licenziamento non era stata ancora risolta, e che ha imposto la riorganizzazione e la soppressione del posto di lavoro. Il Tribunale e la Corte di Appello hanno ritenuto il licenziamento illegittimo perché la società avrebbe dovuto individuare il soggetto da licenziare estendendo la comparazione soggettiva a tutti i dipendenti in servizio avente il medesimo inquadramento. Questa comparazione era necessaria perché tutti i lavoratori con quell’inquadramento erano potenzialmente licenziabili in conseguenza della riorganizzazione del reparto.
Il Tribunale e la Corte d’Appello hanno ritenuto di riconoscere al lavoratore non il diritto pieno alla reintegrazione nel posto di lavoro ma solo la semplice indennità risarcitoria di natura economica, che ha fissato in 15 mensilità di retribuzione, prevedendo la legge il risarcimento edittale da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilità. La misura delle 15 mensilità è stata adottata in considerazione dell’anzianità di servizio del lavoratore licenziato.
Contro la sentenza ha proposto ricorso in Cassazione il lavoratore che ha continuato a reclamare il diritto ad avere la reintegrazione nel posto di lavoro e non solo il semplice risarcimento del danno che lo ha visto escluso definitivamente dalla possibilità di poter continuare a prestare la sua opera alle dipendenze dell’azienda.
La Cassazione ha respinto il ricorso perché nel caso esaminato è emerso che effettivamente “la società datrice al tempo del licenziamento stava incontestabilmente attraversando una situazione di crisi che l’aveva determinata a procedere ad una ristrutturazione con una riduzione del personale”. I giudici del merito hanno “del pari accertato che non vi era stato la soppressione del posto di lavoro cui era assegnato il lavoratore ma piuttosto una auspicabilmente più efficiente distribuzione delle mansioni ed un ridimensionamento conseguente del numero dei dipendenti necessario”. La crisi aziendale e la necessità di ridurre l’organico erano effettivamente esistenti.
L’azienda, però, per i giudici, tutti concordi ha sbagliato nell’applicare le norme che disciplinano la materia nel momento in cui ha individuato il soggetto da licenziare perché in questa sua individuazione ha operato violando il dovere giuridico di scegliere il personale da licenziare perché non ha uniformato la sua condotta ai principi di correttezza e di buona fede. Nell'individuare la persona da licenziare non ha tenuto conto dei criteri previsti per i licenziamenti collettivi (anzianità anagrafica, di servizio e carichi di famiglia) che si devono applicare anche nel licenziamento individuale e non solo in quello collettivo.
Vera l’esigenza aziendale di ridurre i costi, errata la scelta di quel lavoratore da sacrificare.
La Corte di Cassazione ha ritenuto corretto che la Corte d’Appello abbia riconosciuto al lavoratore la sola indennità risarcitoria perché avrebbe potuto riconoscere il diritto ad essere reintegrato nel posto di lavoro solo nel caso in cui “l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento” fosse stata “connotata di una particolare evidenza”.
Per rendere ancor più chiaro il concetto la Cassazione ha ribadito che si ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro solo in presenza di “manifesta insussistenza del fatto posto a base di un recesso per giustificato motivo oggettivo”. Si tratta di un diritto pieno e non rimesso al potere decisionale del giudice come recentemente affermato dalla Corte Costituzionale.
La manifesta insussistenza si ha quando vi è una un’assenza dei motivi evidenti e facilmente verificabili. Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il solo risarcimento dei danni è la regola generale mentre la reintegrazione nel posto di lavoro, con l’aggiunta del risarcimento, rappresenta un’eccezione marginale e residuale. Volgarmente scrivendo si ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro solo quando il licenziamento per giustificato motivo oggettivo appare per la infondatezza del motivo un insulto all’intelligenza di chi lo deve giudicare.
Cassazione sezione lavoro numero 13.643 depositata in cancelleria il 19 maggio 2021.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).
ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.
ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.