14/03/2021
Un geometra con rapporto di lavoro subordinato è stato licenziato a seguito della chiusura del cantiere edile sul quale stava lavorando. Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento perché “la chiusura del cantiere aveva comportato la soppressione del posto di lavoro, così come di tutti gli altri dipendenti che vi erano addetti, in quanto il completamento dei residui lavori era stato affidato in subappalto ad un'altra società; inoltre, non vi era possibilità di una ricollocazione del lavoratore-geometra, come desumibile dalla grave situazione di crisi che aveva condotto la società al concordato preventivo e alla progressiva chiusura di altri cantieri.”
La Corte di Appello, ribaltando questo giudizio del Tribunale, ha, invece reintegrato il geometra nel posto di lavoro condannando la società al pagamento delle retribuzioni perse. A sostegno della decisione la Corte di Appello ha osservato:
“- che la chiusura del cantiere avrebbe potuto integrare una ragione di ordine organizzativo o produttivo solo se il geometra fosse stato assunto per essere impiegato esclusivamente in quel determinato cantiere, mentre nel caso in esame il geometra era stato assunto per far parte dell'organico permanente dell'impresa, per cui solo l'eventuale abolizione della sua postazione lavorativa con modifica dell'organico avrebbe potuto giustificare il licenziamento;
- che, dall'esame dei documenti, era risultato che il geometra venne assunto per lavorare presso la sede della società, con possibilità di assegnazione di compiti e mansioni fuori sede e che, inoltre, a partire da una certa data il geometra era stato nominato "procuratore speciale" della società per l'espletamento di qualsiasi attività di ordine tecnico, amministrativo e contabile in ordine ai lavori eseguiti o in corso o futuri della società, senza alcuna limitazione al solo cantiere che era stato chiuso.”
La società datrice di lavoro contro questa sentenza del Tribunale, che le dava torto, ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo di aver dato la dimostrazione non solo della chiusura del cantiere, ma anche del "licenziamento di tutte le unità", e dello stato di crisi aziendale comprovato dalla procedura di concordato preventivo in continuità, ancora in essere.
Le lagnanze della società datrice di lavoro sono state respinte dalla Cassazione per vizi di forma: i motivi di impugnazione sono stati ritenuti argomentati in modo generico e in parte sono stati ritenuti inammissibili, perché prospettavano delle situazioni in fatto che non erano state oggetto di specifica eccezione difensiva della società nelle cause di merito.
La Cassazione, comunque, ha colto l’occasione per ribadire che nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo è necessario “che sia dimostrato il nesso tra la soppressione di una postazione lavorativa e il licenziamento” del lavoratore, prova che nella specie non era stata fornita in quanto il geometra era stato assunto per l'organico permanente dell'azienda. La sentenza ha pure richiamato l'orientamento interpretativo della Corte stessa “secondo cui l'ultimazione delle opere edili non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività.” Cassazione sez, lavoro Sentenza n.. 6916 Anno 2021, pubblicata l’11/03/2021.
Per la Cassazione, inoltre, “Ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso dell’azienda è ravvisabile nella prospettata crisi aziendale che avrebbe determinato un riassetto organizzativo con il licenziamento di "tutte le unità" lavorative e non solo di quelle addette al cantiere dove era adibito il geometra. Per la Cassazione si tratta di un assunto nuovo portato alla attenzione dei giudici: la sentenza ha riferito della prosecuzione dell'attività aziendale e dell'avvenuto licenziamento dei soli addetti a quel cantiere. Il datore di lavoro, per la Cassazione “tenta di introdurre una questione di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata”; il motivo è inammissibile per essere totalmente nuovo rispetto alla precedente materia del contendere tra le parti.
In Cassazione perché i motivi possano essere ritenuti validamente proposti e possano essere esaminati dalla Corte devono essere specifici, e occorre esporli con completezza nell’atto per impedire che i giudici dell’alta Corte debbano andare a scartabellare tra i voluminosi e polverosi fascicoli cartacei delle parti per ricercare i documenti che sono posti a sostegno dei motivi di impugnazione. Si tratta di un principio che si chiama autonomia e completezza dell’atto. Senza questa autonomia, la Corte non entra nel merito dei motivi, non li esamina nemmeno e li rigetta con immediatezza per inammissibilità. È una mannaia che colpisce almeno il 45% dei motivi di ricorso per Cassazione; il dato risulta da un’indagine statistica tratta dalle pronunce della Cassazione eseguita nel 2019 e riportata nella rivista Lavoro Diritti Europa. Nella sentenza che abbiamo esaminato evidentemente il datore di lavoro, fra l’altro, non si è difeso secondo questi canoni espositivi e argomentativi che la Cassazione richiede a chi le si rivolge. Si può perdere rovinosamente anche per motivi solo formali.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).
Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966
Tentativo preventivo di conciliazione
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.
Durante la prova si può licenziare anche verbalmente
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966