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Nel contratto a termine tutte le retribuzioni fino alla scadenza

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03/02/2021

Il datore di lavoro non può risolvere anticipatamente il contratto

Un lavoratore si è rivolto al Tribunale di Milano, lamentando di essere stato assunto in data 25/6/2019 con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, con scadenza 24/12/2019, con mansioni di aiuto cuoco; in data 6/8/2019 il datore di lavoro comunicava verbalmente la volontà di recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro in essere.

Il lavoratore evidenziava nel suo ricorso al Tribunale l’illegittimità dell’anticipato recesso dal rapporto di lavoro, l’inadempimento agli obblighi di pagamento della retribuzione in caso di ritenuta perduranza del rapporto di lavoro, con conseguente condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni sino alla scadenza contrattuale, nella misura di € 11.915,71 ovvero, in via subordinata, sino all’allontanamento dal luogo di lavoro, nella misura di € 3.209,15.

Il ricorso è stato accolto. Per il Tribunale di Milano il recesso datoriale appare con tutta evidenza illegittimo, non essendo consentito, nei contratti a tempo determinato, il recesso ante tempus se non nei casi di giusta causa. Nel caso di illegittimo recesso datoriale nei contratti a tempo determinato, “il risarcimento del danno dovuto va commisurato all'entità dei compensi retributivi che sarebbero maturati dalla data del recesso fino alla scadenza del contratto” (Cass. civ., sez. lav., 29/10/2013, n. 24335). Al lavoratore, pertanto, sono state riconosciute tutte le retribuzioni contrattualmente dovute, sino alla scadenza naturale del contratto, dalla data dell’illegittimo recesso (6/8/2019-24/12/2019), nella complessiva misura di € 11.915,71, di cui € 769,86 per TFR, oltre la regolarizzazione contributiva e previdenziale.

Sentenza tribunale di Milano n. 28/2021 pubbl. il 12/01/2021.

Contratto a tempo determinato  disciplina vigente

 Decreto legislativo del 15 giugno 2015 - N. 81 e successive modificazioni

La lettera di assunzione, atto fondativo del rapporto di lavoro

La lettera di assunzione rappresenta il contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione devono essere riportate tutte le condizioni di lavoro: retribuzione, mansioni, patto di prova, applicazione del contratto collettivo, inquadramento, compenso, numero delle mensilità e ogni altro elemento utile ad identificare il trattamento economico e normativo pattuito. Nella lettera di assunzioni si possono prevedere patti di non concorrenza e termini di decadenza che maturino anche in costanza di rapporto di lavoro. La lettera di assunzione é il documento più importante del rapporto di lavoro. La sua elaborazione deve essere frutto di grande attenzione. Le imprese devono evitare l'uso di modelli o formulari perché le soluzioni adottabili possono essere le più diverse. L'autonomia negoziale é molto ampia. Nella cornice giuridica del rapporto di lavoro possono essere adottate le soluzioni più varie. Non esiste un solo modello contrattuale ma esistono infiniti modelli con le condizioni più diverse. L'autonomia negoziale non é utilizzata dalle parti o é utilizzata in modo del tutto marginale o malamente.

Il contratto a tempo determinato deve essere sottoscritto, a pena di nullità, con la forma scritta. Si tratta di un patto che deve risultare esplicitamente accettato dal lavoratore interessato.

Il contratto collettivo e la sua applicazione al singolo rapporto di lavoro

L'applicazione del contratto collettivo non é obbligatoria. Nella loro autonomia le parti possono far disciplinare il loro rapporto di lavoro dalle norme del codice civile, dalle leggi speciali e dagli accordi economici valevoli erga omesse della fine degli anni 50 e 60. Nel caso in cui le parti decidano di applicare al rapporto di lavoro il contratto collettivo non é obbligatorio applicare il contratto del settore merceologico di appartenenza ben potendo le parti richiamarsi ad un qualsiasi altro contratto collettivo. L'importante é che il trattamento economico e normativo complessivo riconosciuto al collaboratore corrisponda ai criteri previsti dall'art. 36 della costituzione.

Per il socio lavoratore di una cooperativa con rapporto di lavoro subordinato, invece, è obbligatorio per legge applicare il contratto collettivo del settore merceologico di appartenenza.