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Il buono pasto è incompatibile con il lavoro agile del covid-19

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25/08/2020

Nel lavoro agile non vi è l’obbligo di dover osservare un orario di lavoro e di essere presenti in ufficio

Un’organizzazione sindacale ( la F.M.F.P. CGIL ) ricorre al tribunale di Venezia lamentando l'esclusione dal godimento dei buoni pasto dei lavoratori che prestano la loro attività in lavoro agile senza previa contrattazione con le OO.SS., e ritenendo lese le prerogative sindacali, propone ricorso per comportamento antisindacale, chiedendo la condanna del Comune a porre fine al comportamento ritenuto illegittimo.

Il Tribunale ha respinto il ricorso perché ““il buono pasto è un beneficio che non viene attribuito senza scopo, in quanto la sua corresponsione è finalizzata a far sì che, nell'ambito dell'organizzazione di lavoro, si possano conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore, al quale viene così consentita – laddove non sia previsto un servizio mensa – la fruizione del pasto, i cui costi vengono assunti dall'Amministrazione, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per la prosecuzione dell'attività lavorativa, nelle ipotesi in cui l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente stabilito per la fruizione del beneficio […]”. Non si tratta quindi di un elemento della retribuzione, ne' di un trattamento comunque necessariamente conseguente alla prestazione di lavoro in quanto tale, ma piuttosto di un beneficio conseguente alle modalità concrete di organizzazione dell'orario di lavoro. Se così è, i buoni pasto non rientrano sic et simpliciter nella nozione di trattamento economico e normativo, che deve essere garantito in ogni caso al lavoratore in smart working ex art.20 Legge n. 81 del 2017.”.

Su questi presupposti di diritto, il tribunale ha rigettato il ricorso dell’organizzazione sindacale dichiarando legittimo il comportamento del Comune di Venezia che sul tema non ha ritenuto di dover avviare alcun confronto con l’organizzazione sindacale per sopprimere in modo unilaterale la corresponsione del buono pasto non essendo materia di contrattazione e confronto con le sigle sindacali.

Tribunale di Venezia, sez. Lavoro, decreto depositato l’8 luglio 2020

Dimissioni per giusta causa

Dimissioni per giusta causa

Il lavoratore ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro nel caso in cui  si verifichi una giusta causa che impedisca la prosecuzione del rapporto anche in via temporanea. Se ricorre la giusta causa delle dimissioni lavoratore ha diritto di percepire anche l’indennità di preavviso (art.2119 cod. civ.).

 Non rientra nella  giusta il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa.

 Si configura come  giusta causa di  dimissioni:

 - il mancato o ritardato pagamento della retribuzione o degli istituti di retribuzione differita ( 13^, 14^ ferie, rol, premi aziendali, dequalificazione, la soppressione unilaterale del superminimo pattuito);

   -la riduzione unilaterale del trattamento retributivo

  -la violazione delle norme sull’orario di lavoro, sul riposo giornaliero, e sul riposo settimanale;

 - la mancata regolarizzazione della posizione contributiva;

 - il comportamento offensivo o ingiurioso o mobbizzante  del datore di lavoro;

 - la pretesa del datore di lavoro di prestazioni illecite;

  -la mancata adozione delle misure di sicurezza e di tutela della salute.

  -il trasferimento individuale o collettivo;

   -qualsiasi altro comportamento trasgressivo del datore di lavoro di natura tale da non consentire nemmeno in via provvisoria la prosecuzione del rapporto di lavoro.