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La trasferta nel contratto collettivo del trasporto merci cooperative

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13/07/2020

L’indennità di trasferta non copre le ore di lavoro straordinario

ll contratto collettivo del settore trasporto merci delle cooperative sottoscritto da Cgil-Cisl-Uil all’art. 11 esclude dal computo dell'orario di lavoro: i periodi di interruzione dalla guida dopo il limite previsto dal regolamento CEE e dal decreto legislativo n. 234 del 2007; i periodi di riposo; i periodi di attesa per i divieti di circolazione; i tempi per la consumazione dei pasti di almeno un'ora per ciascuna interruzione.

Lo stesso contratto collettivo all’art. 11 prevede l’obbligo dell’azienda di corrispondere la trasferta che copre i seguenti disagi e prestazioni: le interruzioni dalla guida del regolamento CEE; i riposi intermedi del decreto legislativo 234 del 2007; i periodi di attesa per i divieti di circolazione; i tempi di disponibilità nei quali l’autista deve tenersi a disposizione per iniziare o riprendere la guida o di eseguire altri lavori; l’indennità del lavoro notturno dalle 22 alle 6; i disagi per il riposo goduto fuori dal luogo di residenza.

Il Contratto collettivo, all'articolo 11, prevede esplicitamente che nel caso in cui il lavoratore riposi fuori dalla sua residenza, abbia solo il diritto all'indennità di trasferta. Dalla lettura della norma collettiva si evince con chiarezza che la somma corrisposta a titolo di trasferta non copre le eventuali ore di lavoro straordinario eseguite in eccedenza rispetto a quelle ordinarie delle 39 ore settimanali. 

 

 

Il trasferimento

Il datore di lavoro può trasferire il lavoratore dal luogo di lavoro presso il quale ha prestato normalmente la sua attività lavorativa. Il trasferimento da un'unità produttiva all'altra, però, può essere adottato solo in presenza di "comprovate ragioni tecniche organizzative o produttive".  Senza queste esigenze oggettive il trasferimento è illegittimo. Il lavoratore, avuta comunicazione del trasferimento, può chiedere che il datore di lavoro gli fornisca la motivazione del provvedimento. Il provvedimento di trasferimento, se contestato dal lavoratore, deve essere impugnato con immediatezza, entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nei successivi 180 giorni, poi, occorre depositare il ricorso avanti il giudice del lavoro. L'inosservanza di questi termini comporta la definitività del provvedimento. È opportuno che il lavoratore esegua momentaneamente l'ordine di trasferimento anche se lo dovesse ritenere illegittimo, al fine di impedire insubordinazioni o assenze ingiustificate dal lavoro.