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I provvedimenti del Governo per la tutela del lavoro e del reddito introdotti con il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020

Divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo e stop ai licenziamenti collettivi

Le disposizioni dell’emergenza sanitaria dovuta al  covid-19, con l’ultimo Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18  sono state estese a tutto il territorio nazionale. Questa nuova (per il momento) disciplina giuridica e amministrativa  si articola in una pluralità di disposizioni che investe i più diversi campi delle attività. In questa sede esaminiamo e illustriamo le nuove norme in materia di diritto del lavoro subordinato e parasubordinato che occorre conoscere con  immediatezza perché si tratta  di norme immediatamente in vigore.

Questo  Decreto-legge modifica la disciplina di alcuni istituti e incide profondamente sui tempi che i lavoratori hanno per poter agire a loro difesa.

Tra i provvedimenti adottati dal Governo primeggia per la sua rilevanza e novità il divieto per le aziende di ultimare le procedure di licenziamento collettivo promosse dal 23 febbraio 2020 o di poterne promuovere di nuove. Tutte le procedure di licenziamento collettivo che non si sono ancora concluse devono essere sospese con effetto immediato. Questo significa che le aziende da questo momento non possono più intimare licenziamenti collettivi. Il blocco vale per 60 giorni, dal 17 marzo 2020 in poi e, quindi, fino al 16 maggio 2020.  Il nuovo decreto legge denomianto del rilancio del mese di maggio 2020  ha prolungato questo divieto a 5 mesi. 

Tutte le aziende, a prescindere dal numero degli addetti occupati alle loro dipendenze, non possono, inoltre, adottare licenziamenti, individuali o plurimi, motivato da esigenze oggettive connesse alla organizzazione del lavoro e alle condizioni economiche dell’azienda e tanto meno alle condizioni di difficoltà sopravvenute con l’emergenza sanitaria. Si tratta, come si può bene vedere, di una norma di fortissima tutela del soggetto debole del rapporto di lavoro e di impatto sociale ed economico.

Il licenziamento intimabile resta solo quello  motivato da gravissima inadempienza ai doveri contrattuali del prestatore d’opera, il licenziamento disciplinare per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Questa disposizione sui licenziamenti non interessa i lavoratori con contratto a tempo determinato. Prima della scadenza del termine questi lavoratori continuano a non essere licenziabili per giustificato motivo oggettivo ma solo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.   In attesa della scadenza del termine finale del contratto le imprese possono ricorrere alle forme del lavoro agile, alle ferie forzate, maturate e non,  al godimento dei permessi retribuiti, all’orario di lavoro multi periodale. 

Il Decreto-legge introduce la cassa integrazione in deroga per tutte le imprese, a prescindere dal numero dei lavoratori occupati. Per questa cassa integrazione in deroga è necessario l’espletamento  delle procedure di consultazione sindacale. La procedura di consultazione sindacale non è necessaria per le imprese che occupano fino a 5 addetti che sono state esentate.

Per la cassa integrazione ordinaria sono state emanate delle norme per renderla più agevole e spedita, meno burocratizzata.

Il decreto legge prevede, inoltre, una pluralità di misure che sono state adottate per tutelare i soggetti più deboli e socialmente svantaggiati:

-i congedi parentali, con o senza indennità, per chi ha figli non superiori a 12 anni e per quelli che li hanno da 12 a 16;

- l’aumento di 12 giornate di permessi retribuiti a chi usufruisce della legge 104/1992;

-la quarantena con sorveglianza attiva  o in permanenza domiciliare fiduciaria da considerarsi come malattia a tutti gli effetti di legge;

-il riconoscimento di una indennità per i lavoratori coordinati e continuativi, di 600 euro;

- la proroga dei termini per la presentazione  delle domande di disoccupazione e la sospensione dei termini  in materia previdenziale e assistenziale;

-l’obbligo del lavoro agile per i dipendenti disabili e per i congiunti;

-la sospensione di tutti i termini di scadenza  per le impugnazioni dei licenziamenti e i depositi dei ricorsi giurisdizionali;

-un premio ai lavoratori dipendenti per il mese di mese di marzo 2020, con reddito lordo non superiore a 40 mila euro, di euro 100 esente da tasse e contributi.

Per meglio comprendere le nuove norme abbiamo allegato il nuovo Decreto-legge del 17 marzo 2020 n. 18 con le sole disposizioni in materia di lavoro.

Per la consulenza telefonica veloce 3755636646.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966