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Il dirigente non ha garanzia sulla stabilità del suo posto di lavoro

tag  News  dirigente  licenziamento  giustificatezza 

04/03/2020

Il suo licenziamento è illegittimo solo nel caso in cui i motivi siano pretestuosi o discriminatori

La società intima ad un suo dirigente il licenziamento per motivi oggettivi inviandogli la lettera che si riporta di seguito: "L’attuale quadro macro-economico mondiale e nazionale recessivo impone anche alla nostra società – a maggior ragione dopo la fusione che l’ha coinvolta la scorsa estate – la continua ricerca delle condizioni di massima efficienza e competitività … nel difficile scenario competitivo in cui la società si trova ad operare, i risultati  economici registrati dall’area sales, in generale, e dall’area partner sales da lei diretta, in particolare, sono assolutamente non in linea con quelli attesi . Ciò impone l’adozione di rapide azioni di miglioramento, tra cui la revisione delle strutture organizzative esistenti in un’ottica di riduzione dei costi, semplificazione dei processi decisionali  e recupero dell’efficienza, In questo quadro, la nostra società si è peraltro determinata a porre in essere un articolato processo di riorganizzazione, caratterizzato da una ridistribuzione di funzioni e responsabilità, nell’ambito del quale verrà soppressa la posizione di direttore partner sales da lei ricoperta, le cui mansioni verranno distribuite ad altre risorse già in forza presso la società. Non essendo purtroppo disponibili posizioni vacanti compatibili con la sua professionalità ed essendo quindi impossibile utilizzare la sua prestazione in altra posizione equivalente, le comunichiamo il recesso dal rapporto di lavoro con lei in essere, con effetto immediato dal ricevimento …”.

La Corte di Appello di Milano ha ritenuto legittimo questo licenziamento del dirigente perché ha ritenuto i motivi effettivi, e non arbitrari e pretestuosi; questi motivi non possono essere sindacati dal giudice nei profili della loro opportunità e congruità.

Per la Corte di Appello l'indennità supplementare può essere riconosciuta al dirigente solo in presenza della “mera ingiustificatezza” del licenziamento. Questo concetto per la Corte di Appello " non è sovrapponibile né a quello di giusta causa né a quella di giustificato motivo, nella sua declinazione sia soggettiva, sia oggettiva; la ricorrenza della giustificatezza dell’atto risolutivo è da correlare alla presenza di valide ragioni di cessazione del rapporto lavorativo, come tali apprezzabili sotto il profilo della correttezza e della buona fede, sicché non giustificato è il licenziamento per ragioni meramente pretestuose, al limite della discriminazione, ovvero anche del tutto irrispettoso delle regole procedimentali che assicurano la correttezza del diritto." Questa sentenza della Corte di Appello di Milano amplia in modo considerevole il concetto di giustificatezza che sottostà al licenziamento del dirigente che così ha ben poche rivendicazioni da poter far valere per rivendicare una maggiore e significativa stabilità del suo posto di lavoro. Corte di Appello di Milano, Sentenza n. 1896/2019 pubblicata il 24/02/2020.

Per la consulenza veloce tel. 3755636646.

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.