01/03/2020
5 lavoratori sono stati licenziati per giustificato motivo oggettivo senza che l’azienda adottasse la procedura del licenziamento collettivo prevista dalla legge n. 223 del 1991. Ricorrono in tribunale, sostengono la invalidità del loro licenziamento e chiedono la reintegrazione nel posto di lavoro. La società si difende e assume che all’epoca dell’intimato licenziamento non occupava più di 15 addetti con rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e a tempo indeterminato. Conseguentemente ben poteva intimare i plurimi licenziamenti senza adottare la procedura del licenziamento collettivo. Il tribunale e la corte di appello hanno dato ragione ai lavoratori perchè il licenziamento doveva essere intimato nel rispetto della procedura collettiva. Il datore di lavoro ha fatto ricorso alla Cassazione che però, ha respinto il ricorso con questa motivazione:
“La tesi della ricorrente -secondo cui la verifica del requisito dimensionale ai fini dell'operatività̀ della legge n. 223 del 1991 deve essere effettuata -nella ipotesi di ammissione della azienda al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4 co. 1 della legge n. 223 del 191, al momento dell'attuazione del programma, allorquando non si ritiene di potere assicurare il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non potere ricorrente a misure alternative- è stata correttamente respinta dalla Corte territoriale.
9. In sede di legittimità̀ si è, infatti, affermato il principio (Cass. n. 13796 del 1999; Cass. n. 1465 del 2011) in virtù̀ del quale il criterio di cui all'art. 1 della legge n. 223 del 1991 (cioè̀ che in tema di licenziamenti collettivi il requisito dimensionale non deve essere determinato in riferimento al momento della cessazione dell'attività̀ e dei licenziamenti, ma con riguardo alla occupazione dell'ultimo semestre) individua una specifica regola di determinazione del requisito dimensionale e che tale criterio appare estensibile, nell'ambito di una interpretazione coordinata e sistematica della legge, anche alla lettera della disposizione dell'art. 24 della legge n. 223 del 1991: ciò al fine di evitare applicazioni artificiose ed elusive della norma predetta (Cass. n. 12592 del 1999). “
Cassazione ordinanza. Sez. Lavoro Num. 5240 Data pubblicazione: 26/02/2020.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).