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Una cassiera utilizza la carta fedeltà dimenticata da una cliente

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02/02/2020

Perde il posto di lavoro ma con il riconoscimento di 15 mensilità di indennità risarcitoria

Una lavoratrice con mansioni di cassiera utilizza per la propria spesa, a fine turno di cassa nel supermercato della SMA s.p.a. presso cui lavorava, una carta fedeltà dimenticata da una cliente, in violazione del regolamento aziendale da lei ben conosciuto (avendo lavorato ivi oltre dieci anni).La carte fedeltà avrebbe dovuto restituirla alla titolare e non utilizzarla personalmente per i suoi acquisti.

La società, venuta a conoscenza del fatto le contestata il comportamento perché lo ha ritenuto una gravissima violazione dei doveri contrattuali. All’esito della procedura le intima il licenziamento immediato per giusta causa. La lavoratrice, nei 60 giorni, impugna in modo tempestivo il licenziamento. Il Tribunale, accogliendo il ricorso della lavoratrice ordina al datore di lavoro la reintegrazione nel posto di lavoro con la corresponsione delle retribuzioni mensili perse ma la Corte di Appello, riforma parzialmente la sentenza e riconosce alla lavoratrice la sola indennità risarcitoria che fissa in 15 mesi, senza la reintegrazione nel posto di lavoro.

Il Tribunale e la Corte di Appello nelle loro motivazioni hanno evidenziato come il supermercato avesse subito da questa condotta della cassiera un modesto danno (avendo cumulato la cliente sulla carta fedeltà indebitamente utilizzata 750 punti per un importo di Euro 5,00).

L’azienda insoddisfatta della decisione ha proposto ricorso per Cassazione, sostenendo la legittimità del licenziamento. Anche la lavoratrice ha proposto l’impugnazione ritenendo di avere diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro e non alla semplice indennità risarcitoria.

La Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi delle parti ritenendoli infondati. Nell’occasione la Cassazione ha affermato che “L'art. 18, quarto comma 1. cit. riconosce la tutela reintegratoria in caso di insussistenza del fatto contestato, nonché nelle ipotesi in cui il fatto contestato sia sostanzialmente irrilevante sotto il profilo disciplinare o non imputabile al lavoratore. La non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra, invece, nel suddetto quarto comma quando dai contratti collettivi ovvero dai codici disciplinari applicabili, risulti la previsione per esso di una sanzione conservativa; qualora ciò non si verifichi, si realizzano le "altre ipotesi" di non ricorrenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali il quinto comma dell'art. 18 prevede la tutela indennitaria ed. forte (Cass. 25 maggio 2017, n. 13178; Cass. 16 luglio 2018, n. 18823).
Qualora vi sia dunque sproporzione tra sanzione e infrazione, deve essere riconosciuta la tutela risarcitoria se la condotta addebitata non coincida con alcuna delle fattispecie per le quali i contratti collettivi ovvero i codici disciplinari applicabili prevedono una sanzione conservativa: così ricadendo pertanto il difetto di proporzionalità tra le "altre ipotesi" stabilite dall'art. 18, quinto comma, in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento ed è accordata la tutela indennitaria c.d. forte (Cass. 12 ottobre 2018, n. 25534; Cass. 20 maggio 2019, n. 13533).”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 2238/19; depositata il 30 gennaio.

Il danno per il datore di lavoro è stato modestissimo ma la lesione del vincolo di fiducia tra le parti e le previsioni del contratto collettivo hanno fatto sì che il rapporto di lavoro non potesse più proseguire. E fosse chiuso solo con il riconoscimento dell’indennità risarcitoria di 15 mesi. La legge in astratto prevedeva una indennità da 12 a 24 mesi. La Corte di Appello ha riconosciuto 15 mesi.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.