28/01/2020
Un lavoratore, dipendente di un'azienda delle telecomunicazioni, ha utilizzato nell'esecuzione delle sue mansioni, per 15 anni, in modo continuo, il telefono cellulare per coordinarsi quotidianamente con 15 colleghi. Rimaneva al telefono da un minimo di due ore e mezza al giorno ad un massimo di oltre sette ore; a queste ore di esposizione era da aggiungere l'ulteriore tempo trascorso per riferire ai suoi superiori e per coordinarsi con il direttore dei lavori degli enti e con l e imprese esterne che collaboravano nei lavori. L'uso del telefono cellulare avveniva anche durante il fine settimana. Spesso l'utilizzo del telefono cellulare avveniva all'interno dell'abitacolo dell'autovettura.
Il lavoratore, dopo questo uso, prolungato nella giornata e negli anni, ha accusato, a causa dell'esposizione ai campi elettromagnetici ad alta frequenza, un tumore nella parte destra del capo (era soggetto destrimane).
Il lavoratore ha agito contro l'Inail per ottenere il riconoscimento della malattia professionale. Il tribunale, prima, e la corte di appello di Torino, dopo, hanno riconosciuto l'esistenza della malattia professionale. Entrambe le sentenze hanno accolto le conclusioni della consulenza medico legale che era stata espletata nella causa e che concludeva riconoscendo il nesso di causalità tra il tumore alla testa e l'uso del telefono cellulare. I giudici non hanno ritenuto credibili gli studi finanziati dalle aziende produttrici di telefoni cellulari che escludevano questo rapporto di causalità perché in evidente stato di conflitto di interessi.
Il lavoratore, promuovendo la sua azione giudiziaria, ha dovuto assolvere un particolare onere probatorio a suo carico perché si tratta di una malattia professionale non ancora tabellata dalla legge.
Per i giudici, il rapporto di causalità tra l'uso del telefono cellulare e l'insorgenza del morbo deve essere valutata facendo ricorso alla "ragionevole certezza" e non alla semplice mera possibilità.
Il lavoratore ha così ottenuto dall'Inail il risarcimento dei danni per il grave danno alla salute subito nell'esecuzione delle sue mansioni.
Corte di Appello di Torino, sez. Lavoro, sentenza 3 dicembre 2019.
Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:
-Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.
Infortunio sul lavoro.
E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.
Infortunio in itinere
La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.
Malattia professionale
La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.
Trattamento previdenziale nei casi dubbi.
Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.