25/06/2018
Un lavoratore chiama in causa l'impresa appaltante dei servizi dove ha prestato la sua attività lavorativa chiedendo il pagamento del buono pasto che l'impresa datrice di lavoro e appaltatrice delle opere non aveva provveduto a corrispondergli nei mesi della sua attività lavorativa. Il tribunale e la corte di appello hanno accolto la domanda del lavoratore perché hanno ritenuto che il buono pasto, essendo commisurato proporzionalmente alle ore lavorate, in base agli accordi collettivi, doveva essere considerato corrispettivo della prestazione lavorativa e come tale soggetto all'obbligo di solidarietà nel pagamento da parte dell'impresa appaltante. La cassazione intervenendo nella controversia per decidere sul motivo di gravame proposto dalla società datoriale che riteneva errata l'attribuzione di natura retributiva, anziché assistenziali, ai buoni pasto ha affermato che "il valore dei pasti, di cui il lavoratore possa fruire in una mensa aziendale o presso esercizi convenzionati con il datore di lavoro, non costituisce elemento integrativo della retribuzione, allorché il servizio mensa rappresenti un'agevolazione di carattere assistenziale, anziché un corrispettivo obbligatorio della prestazione lavorativa, per la mancanza di corrispettività della relativa prestazione rispetto a quella lavorativa e di collegamento causale tra l'utilizzazione della mensa e del lavoro prestato, sostituendosi ad esso un nesso meramente occasionale con il rapporto". La cassazione ha concluso affermando che il valore dei pasti non è un elemento della retribuzione rappresentando un'agevolazione di carattere assistenziale. Diversa la soluzione giuridica si potrebbe avere solo nel caso in cui il contratto collettivo o accordi individuali di lavoro attribuiscano al buono pasto il valore di retribuzione quale controprestazione dell'attività lavorativa.
Secondo questo indirizzo della corte di cassazione, occorre esaminare la disciplina giuridica del contratto collettivo e gli accordi individuali di lavoro per verificare se la mensa ha natura retributiva o assistenziale. Se la sua natura e assistenziale, l impresa appaltante dei servizi non ha l'obbligo di coprirla.
(Cassazione n. 10.334/2016)
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).