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Dimissioni per giusta causa

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27/12/2017

compete solo l'indennità sostitutiva del preavviso

Il nostro codice civile disciplina all'articolo 2119, in modo dettagliato, le conseguenze connesse al recesso del lavoratore per giusta causa. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come quello del rapporto di apprendistato, attribuisce al lavoratore il diritto di percepire l'indennità sostitutiva del preavviso. La conseguenza è edittalmente prevista dal codice civile. Oltre a quel risarcimento null'altro è dovuto per legge.

La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che le dimissioni per giusta causa “non consentono di compensare il pregiudizio di risoluzione se non con l’indennità commisurata al preavviso dovuto ai lavoratori a tempo indeterminato” (Cass. 23/04/2012 n. 6342) e ancora “ai sensi dell’art. 2119 c.c., così come al datore di lavoro che licenzi un lavoratore inadempiente è precluso di domandare il risarcimento del pregiudizio sofferto per trovarsi costretto a reperire sul mercato un nuovo collaboratore a condizioni meno vantaggiose, non è consentito al lavoratore dimissionario per giusta causa ottenere altro che l’indennità di preavviso a compenso del pregiudizio specifico determinato dalla risoluzione del rapporto” (Cass. Sez. Lav., 07/11/2001, n. 1378).

 

Le dimissioni per giusta causa.
Il lavoratore può presentare le dimissioni immediate, per giusta causa, senza concedere al datore di lavoro il preavviso previsto dalla legge e dal contratto collettivo.Le dimissioni per giusta causa si presentano se il datore di lavoro si renda inadempiente ai suoi obblighi contrattuali; l'inadempimento è configurabile, innanzitutto, nella mancata corresponsione della retribuzione o dei vari istituti di natura economica previsti dal contratto di lavoro. Si possono presentare le dimissioni per giusta causa anche in presenza di mobbing o di inosservanza delle misure di sicurezza e antinfortunistiche. L'inadempimento del datore di lavoro deve essere di un certo valore. Il mancato versamento dei contributi previdenziali non è stato ritenuto motivo per la presentazione delle dimissioni per giusta causa perché il datore di lavoro è obbligato a questi pagamenti nei confronti di un soggetto terzo e non direttamente nei confronti del lavoratore anche se ne è il beneficiario. La lettera di dimissione deve indicare in maniera specifica il motivo della presentazione delle dimissioni. Se le dimissioni sono state correttamente presentate, il lavoratore ha diritto ad avere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso; in caso contrario questo diritto spetta al datore di lavoro, che potrà trattenere direttamente a l'importo dalla busta paga.

Dimissioni e maternità

La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida e' sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.