15/11/2017
La lavoratrice, assunta alle dipendenze di una società che gestisce un hotel, è stata adibita a svolgere mansioni di cameriera ai piani, occupandosi delle pulizie e del riassetto delle camere e delle parti comuni, del rifornimento delle scorte del bar ed in parte della pulizia dei bagni e del cambio della biancheria. Nel tempo si è occupata anche della preparazione della colazione ai clienti, dell'allestimento delle scorte del minibar e del servizio bar caffetteria.
Il medico aziendale ha dichiarato la lavoratrice totalmente inidonea allo svolgimento delle mansioni assegnate e svolte. Il datore di lavoro ha così licenziato la lavoratrice per impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa. Contro l'accertamento del medico aziendale, la lavoratrice ha fatto ricorso all'Agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana di Milano-Dipartimento di prevenzione Medica/u.o.s Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro; il collegio medico di questa Agenzia, riformando la decisione del medico aziendale, ha dichiarato, invece, la lavoratrice idonea allo svolgimento delle mansioni sia pure con delle prescrizioni limitative a tutela della sua salute.
Il Tribunale di Milano decidendo la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento ordinando la riassunzione o la corresponsione dell'indennità risarcitoria, con la seguente motivazione: "Per la sussistenza dei presupposti di legittimità di un licenziamento comminato in ipotesi di sopravvenuta inidoneità fisica alla mansione, per problemi di salute del lavoratore, occorre innanzitutto valutare l’idoneità del lavoratore a svolgere una mansione differente, benché professionalmente equivalente a quella svolta in precedenza. Per tale motivo, accertate, da un lato, le residue capacità lavorative del dipendente e, dall'altro, la complessiva organizzazione aziendale, occorre analizzare, all'esito di un bilanciamento dei contrapposti interessi coinvolti, la reale possibilità per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni diverse ed equivalenti. Laddove ciò non sia possibile, sarà quindi necessario valutare la possibilità di impiego del dipendente in mansioni dequalificanti, stante la preponderanza dell'interesse alla conservazione del posto di lavoro rispetto al divieto di dequalificazione. Il licenziamento può dunque essere comminato solo all'esito di tali puntuali valutazioni, quale extrema ratio. “ ( tribunale di Milano Sentenza n. 2449/2017 pubbl. il 25/10/2017, dott.ssa Francesca Saioni).
Il tribunale di Milano ha deciso la causa richiamandosi a numerose sentenze della Cassazione che sono nel solco interpretativo affermato in questa sentenza.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).
Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966
Tentativo preventivo di conciliazione
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.
Durante la prova si può licenziare anche verbalmente
Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966