A- A A+

Condannato per omicidio colposo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

L'azienda viola le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il Tribunale, con sentenza confermata in appello, condanna il legale rappresentante della società e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per omicidio colposo. Il datore di lavoro è stato condannato per aver omesso di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti, di valutare il reale rischio di caduta dall'alto delle merci stoccate sugli scaffali e di elaborare le procedure aziendali in merito alle operazioni di stoccaggio dei pacchi di tubolari sullo scaffale sul quale si verificò il sinistro a sua volta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è stato condannato per aver concorso a cagionare l'infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell'aver omesso di promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, di sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti per l'uso dei mezzi di sollevamento e di informare i responsabili dell'azienda dei rischi connessi all'utilizzo, da parte del lavoratore deceduto, del carrello elevatore.

L'infortunio mortale sul lavoro è avvenuto perché è stato consentito che il lavoratore deceduto, assunto con mansioni e qualifica di impiegato tecnico, svolgesse di fatto anche le funzioni di magazziniere, senza averne ricevuto la corrispondente formazione (comprensiva dell'addestramento all'utilizzo del carrello elevatore). Accadeva così che, durante le operazioni di stoccaggio, dopo avere trasportato, a mezzo di un carrello elevatore, un carico di tubolari di acciaio, sceso dal carrello elevatore ed arrampicatosi sullo scaffale per meglio posizionare il carico, venisse schiacciato sotto il peso dei tubolari che gli rovinavano addosso.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha proposto ricorso in Cassazione contro la sentenza che lo ha condannato, sostenendo che difettava di una espressa posizione di garanzia perché la sua posizione era di mera collaborazione. A suo giudizio al responsabile dei lavoratori non spettano funzioni di valutazione dei rischi, di adozione di opportune misure per prevenirli e nemmeno quella di formazione dei lavoratori, funzioni di mero appannaggio del datore di lavoro. Né gli spetta un'attività di controllo e di sorveglianza. Si tratta di un ruolo di mera "consultazione", che si traduce essenzialmente nella possibilità di esprimere un parere preventivo di cui il datore di lavoro può anche non tenere conto. Il rappresentante della sicurezza dei lavoratori non ha poteri decisionali e, di conseguenza, non sono previste, a suo carico, sanzioni amministrative e/o penali. Egli non aveva alcun obbligo giuridico di impedire l'evento mortale.

La Corte di Cassazione ha respinto totalmente le argomentazioni difensive del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza affermando il seguente principio: "Come è noto, l'art. 50 D.lgs. n. 81 del 2008, che ne disciplina le funzioni e i compiti, attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza un ruolo di primaria importanza quale soggetto fondamentale che partecipa al processo di gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro, costituendo una figura intermedia di raccordo tra datore di lavoro e lavoratori, con la funzione di facilitare il flusso informativo aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciò detto, è bene precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo non se l'imputato, in tale sua veste, ricoprisse o meno una posizione di garanzia intesa come titolarità di un dovere di protezione e di controllo finalizzati ad impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire (art. 40 cpv. c.p.) - ma se egli abbia, con la sua condotta, contribuito causalmente alla verificazione dell'evento ai sensi dell'art. 113 c.p. E, sotto questo profilo, la sentenza impugnata ha illustrato adeguatamente i termini in cui si è realizzata la cooperazione colposa dello S*** (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza n.d.r.) nel delitto di cui trattasi. Richiamati i compiti attribuiti dall'art. 50 al Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, ha osservato come l'imputato non abbia in alcun modo ottemperato ai compiti che gli erano stati attribuiti per legge, consentendo che il P***. ( lavoratore deceduto n.d.r.) fosse adibito a mansioni diverse rispetto a quelle contrattuali, senza aver ricevuto alcuna adeguata formazione e non sollecitando in alcun modo l'adozione da parte del responsabile dell'azienda di modelli organizzativi in grado di preservare la sicurezza dei lavoratori, nonostante le sollecitazioni in tal senso formulate dal T***." (responsabile del servizio di prevenzione e protezione assolto in primo grado n.d.r.). Cassazione penale sez. IV - , n. 38914 depositata in cancelleria il 25 settembre 2023.

Questa sentenza della Corte di Cassazione merita attenta e profonda considerazione perché attribuisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una funzione attiva, di controllo e di vigilanza sull'osservanza delle misure di prevenzione e sicurezza in azienda. La carica di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel nostro ordinamento, non è una funzione priva di rilevanza perché nel caso in cui quel rappresentante dovesse esercitare le sue funzioni con omissione e trascuratezza, incorrerebbe in responsabilità penale e risarcitoria a favore degli infortunati e degli eredi, al pari del suo datore di lavoro. I lavoratori che ricoprono questa carica non devono considerarla come una mera formalità, prive di conseguenze; essi devono prestare il massimo dell'attenzione sull’organizzazione del lavoro e segnalare le criticità con tempestività re completezza. Venuti a conoscenza di situazioni pericolose per la sicurezza dei loro colleghi hanno il dovere di informare il datore di lavoro chiedendo gli interventi correttivi. Devono avere, inoltre, avere cura di conservare la prova documentale di questa loro attività di vigilanza e di controllo: a futura memoria, e per essere sollevati dalle responsabilità.

Un ruolo attivo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza certamente è di grande aiuto per prevenire gli infortuni sul luogo di lavoro.

Biagio Cartillone

 

Assunta full time, ma impiegata a orario ridotto: datore inadempiente

29/03/2026 Una lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali (173 ore mensili). In concreto, però, il datore di lavoro non l’ha mai impiegata per l’intero orario pattuito, assegnandole sistematicamente un numero inferiore di ore. Dalla documentazione prodotta è emerso che, nel periodo febbraio–giugno 2024, la lavoratrice è... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza violato: stop immediato allo sviamento dei clienti

29/03/2026 Un private banker, dopo le dimissioni, è passato a un istituto concorrente nonostante un patto di non concorrenza che gli vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di attività concorrenziale in Lombardia, a fronte di un corrispettivo annuo rilevante. Nei giorni successivi, numerosi clienti del portafoglio da lui gestito hanno presentato richieste di disinvestimento concentrate nel... [Leggi tutto]

Protesta in teatro: licenziamento sproporzionato

29/03/2026 Una maschera di sala del Teatro alla Scala, durante un evento istituzionale, si è allontanata senza autorizzazione dalla propria postazione e, poco prima dell’inizio del concerto, ha gridato “Palestina libera”, tentando di esporre un manifesto. L’episodio è stato immediatamente contenuto, senza interruzione dello spettacolo... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza internazionale: conta dove sono i clienti, non dove lavora il dipendente

29/03/2026 Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di una società che chiedeva l’applicazione di una penale di 200.000 franchi svizzeri per la presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte di un ex dipendente. Il lavoratore, assunto in Svizzera come commerciale nel settore dei vini di pregio, aveva sottoscritto un patto che vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di... [Leggi tutto]

Orario part-time senza collocazione: scatta il risarcimento del danno

29/03/2026 La Corte d’Appello di Brescia ha ribadito che, nei contratti di lavoro part-time, la collocazione temporale dell’orario (giorni e fasce orarie) costituisce un elemento essenziale del rapporto e non può essere rimessa alla discrezione del datore di lavoro. Nel caso esaminato, l’azienda si limitava a indicare il numero complessivo di ore settimanali, comunicando i... [Leggi tutto]

Controllo occulto delle e-mail: legittimo il licenziamento del dirigente IT

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente che, nella sua qualità di responsabile IT e amministratore di sistema, aveva attivato un sistema occulto di controllo della posta elettronica di un’intera direzione aziendale. Il dirigente aveva creato una casella di posta “ombra”, sulla quale venivano... [Leggi tutto]

Licenziamenti collettivi: illegittimo il criterio basato sulla sola sede di lavoro

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’illegittimità di licenziamenti collettivi in cui il criterio tecnico-organizzativo si risolve, in concreto, nella mera appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere, senza una reale e motivata comparazione delle professionalità. Quando l’azienda dichiara la fungibilità del personale e amplia la... [Leggi tutto]

Patto di prova nullo se le mansioni non sono specifiche

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nullo il patto di prova quando le mansioni affidate al lavoratore non risultano specificamente individuate per iscritto, neppure mediante un generico rinvio alle declaratorie del CCNL o a colloqui preassuntivi. La Corte ha chiarito che la forma scritta del patto di prova è richiesta “ad substantiam” e non può essere... [Leggi tutto]
Avv. Biagio Cartillone
Via Besana 9, 20122 Milano
Lo studio è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdi.
Tel. 02-5457952
fax 0254118473
email biagio.cartillonestudiocartillone.it