29/03/2026
La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nullo il patto di prova quando le mansioni affidate al lavoratore non risultano specificamente individuate per iscritto, neppure mediante un generico rinvio alle declaratorie del CCNL o a colloqui preassuntivi.
La Corte ha chiarito che la forma scritta del patto di prova è richiesta “ad substantiam” e non può essere integrata o sanata da elementi extratestuali, quali il curriculum del lavoratore o le spiegazioni fornite oralmente.
Dalla nullità del patto di prova discende l’illegittimità del licenziamento per mancato superamento della prova e l’applicazione della tutela reintegratoria ex art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015.
Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 872/2025, pubblicata il 10 dicembre 2025 Rel. Cons. Laura Bertoli