29/03/2026
Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di una società che chiedeva l’applicazione di una penale di 200.000 franchi svizzeri per la presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte di un ex dipendente.
Il lavoratore, assunto in Svizzera come commerciale nel settore dei vini di pregio, aveva sottoscritto un patto che vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di attività concorrenziale in diversi Paesi europei. Dopo la cessazione del rapporto, aveva iniziato a collaborare con una società statunitense, operando esclusivamente verso clienti americani.
Il Tribunale ha chiarito che, in attività commerciali di questo tipo, il limite territoriale del patto deve essere interpretato con riferimento al luogo in cui si producono gli effetti economici dell’attività — ossia il mercato di riferimento — e non al luogo fisico da cui il lavoratore opera.
Poiché gli Stati Uniti non rientravano tra i territori vietati, non è stata ravvisata alcuna violazione del patto.
La decisione afferma un principio chiaro: nei patti di non concorrenza a dimensione internazionale rileva il mercato effettivamente inciso, non la mera presenza fisica del lavoratore.
Tribunale di Milano, sez. lavoro, sentenza n. 4943/2025 (R.G. n. 14628/2024), depositata il 23 dicembre 2025, giud. Luigi Pazienza.