29/03/2026
Una lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali (173 ore mensili). In concreto, però, il datore di lavoro non l’ha mai impiegata per l’intero orario pattuito, assegnandole sistematicamente un numero inferiore di ore.
Dalla documentazione prodotta è emerso che, nel periodo febbraio–giugno 2024, la lavoratrice è stata impiegata per un monte ore mensile compreso tra circa 133 e 150 ore, dunque costantemente al di sotto delle 173 ore contrattualmente dovute.
Il Tribunale di Busto Arsizio ha chiarito che l’orario indicato nel contratto di lavoro non ha natura meramente programmatica, ma costituisce un obbligo giuridico vincolante per il datore di lavoro. La riduzione unilaterale delle ore, in assenza di un accordo modificativo con la lavoratrice, integra un inadempimento contrattuale.
Ne consegue il diritto della lavoratrice a ottenere le differenze retributive corrispondenti alle ore non lavorate, poiché il danno consiste nella perdita della retribuzione che avrebbe percepito se fosse stata correttamente impiegata.
La decisione afferma un principio chiaro: chi assume a tempo pieno è tenuto a garantire l’impiego per l’intero orario contrattuale; la riduzione unilaterale delle ore equivale a una sottrazione di salario ed è risarcibile.
Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, sentenza n. 1000/2025, pubblicata il 9 dicembre 2025, giud. dott.ssa Francesca La Russa.