29/03/2026
La Corte d’Appello di Brescia ha ribadito che, nei contratti di lavoro part-time, la collocazione temporale dell’orario (giorni e fasce orarie) costituisce un elemento essenziale del rapporto e non può essere rimessa alla discrezione del datore di lavoro.
Nel caso esaminato, l’azienda si limitava a indicare il numero complessivo di ore settimanali, comunicando i turni di volta in volta e con continue variazioni. Tale modalità organizzativa impediva alla lavoratrice di pianificare la propria vita personale e familiare, situazione particolarmente gravosa in quanto genitore unico.
La Corte ha chiarito che, in presenza di tale omissione, il danno è “in re ipsa”: non è necessaria una prova specifica del pregiudizio, poiché esso deriva automaticamente dal disagio oggettivo causato dall’incertezza dell’orario.
Il risarcimento assume inoltre una funzione sanzionatoria e dissuasiva.
Quanto alla quantificazione, la Corte ha confermato il risarcimento già liquidato dal Tribunale, pari a euro 3.872,70 netti, corrispondenti al 10% della retribuzione annua lorda (RAL) della lavoratrice per il periodo di gestione illegittima dell’orario.
Corte d’Appello di Brescia, sez. lavoro, sentenza n. 229/2025, pubblicata il 17 dicembre 2025 – rel. cons. Laura Corazza.