29/03/2026
La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’illegittimità di licenziamenti collettivi in cui il criterio tecnico-organizzativo si risolve, in concreto, nella mera appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere, senza una reale e motivata comparazione delle professionalità.
Quando l’azienda dichiara la fungibilità del personale e amplia la platea dei licenziabili all’intero complesso aziendale, non è legittimo attribuire punteggi penalizzanti ai lavoratori di una sede rispetto a un’altra senza specifiche e comprovate ragioni tecnico-organizzative.
È inoltre illegittima la procedura che anticipa ai lavoratori la decisione di chiusura e di licenziamento prima della preventiva comunicazione alle organizzazioni sindacali, in violazione dell’art. 4 L. n. 223/1991.
Principio affermato: nei licenziamenti collettivi i criteri di scelta devono essere coerenti, razionali e trasparenti; la sede di appartenenza, da sola, non può determinare l’esubero.
Corte d’Appello di Milano, Sez. Lavoro, sent. n. 1074/2025,pubblicata il 30 dicembre 2025
Presidente est. (rel.) dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni