29/03/2026
Un private banker, dopo le dimissioni, è passato a un istituto concorrente nonostante un patto di non concorrenza che gli vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di attività concorrenziale in Lombardia, a fronte di un corrispettivo annuo rilevante.
Nei giorni successivi, numerosi clienti del portafoglio da lui gestito hanno presentato richieste di disinvestimento concentrate nel tempo e dirette verso la nuova banca, per importi complessivi di milioni di euro.
La banca di provenienza ha quindi proposto ricorso d’urgenza. Il Tribunale di Monza ha ritenuto il patto valido sotto il profilo dell’oggetto, della durata, dell’ambito territoriale e del corrispettivo, ravvisando inoltre un concreto sviamento della clientela, con rischio di danno grave e irreparabile.
È stata pertanto ordinata la cessazione immediata dell’attività svolta in violazione del patto.
La decisione conferma che il patto di non concorrenza, se proporzionato e adeguatamente remunerato, è tutelabile anche in via cautelare quando lo sviamento della clientela è concreto e attuale.
Tribunale di Monza, sez. lavoro, ordinanza R.G. n. 3206-1/2025, 23 dicembre 2025 – giud. dott.ssa E. Antenore.