A- A A+

Rifiuta il trasferimento e si dimette, ma ha diritto alla Naspi.

tag  News 

31/01/2024

Una lavoratrice, con mansioni di operaia e inquadramento nel livello A del contratto collettivo del settore chimico piccola industria, con sede di lavoro a Firenze, ha ricevuto dalla datrice di lavoro la comunicazione del suo trasferimento alla sede di Massa, resosi necessario a seguito di una vacanza di posto in quella sede e della contestuale esigenza aziendale di ridurre il personale a Firenze.

La lavoratrice, ritenendo di non poter accettare il trasferimento per ragioni economiche e familiari, nonché per l’impossibilità di recarsi quotidianamente a Massa (a causa della distanza da Firenze, del tempo di percorrenza per gli spostamenti da casa al lavoro e del costo giornaliero dei mezzi pubblici, che avrebbe dovuto necessariamente utilizzare non avendo la patente), si è dimessa per giusta causa, senza tuttavia impugnare formalmente il trasferimento.

Dopo le dimissioni, ha presentato all’INPS domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione Naspi, ritenendo di possedere i necessari requisiti assicurativi e contributivi. Tuttavia, l’INPS ha respinto la richiesta, motivando il diniego con il fatto che la lavoratrice non aveva contestato il trasferimento, né documentato la volontà di farlo.

La lavoratrice, ritenendo illegittimo il rigetto da parte dell’istituto previdenziale, ha adito il Tribunale di Firenze, chiedendo il riconoscimento della Naspi. A sostegno della sua richiesta, ha sostenuto che la sua situazione fosse assimilabile a quella di un lavoratore che risolva consensualmente il rapporto di lavoro a seguito di un trasferimento in una sede aziendale distante più di 50 km dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici. Per questa fattispecie, l’INPS – come riconosciuto in diverse sue circolari – ha ammesso il diritto alla Naspi.

Secondo la lavoratrice, tale diritto le spettava, in quanto le sue dimissioni non erano frutto di una scelta libera, bensì determinate da un comportamento altrui idoneo a integrare la condizione dell’improseguibilità del rapporto di lavoro.

Decisione del Tribunale di Firenze

Il Tribunale di Firenze ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente la giusta causa delle dimissioni. In particolare, ha osservato che la lavoratrice non aveva contestato la legittimità del trasferimento, né aveva messo in discussione le esigenze tecnico-produttive alla base della decisione aziendale. Secondo il tribunale, la risoluzione del rapporto di lavoro non era quindi conseguenza di un comportamento illegittimo del datore di lavoro, bensì di una scelta personale della lavoratrice.

Decisione della Corte di Appello di Firenze

La Corte di Appello di Firenze, criticando il ragionamento del giudice di primo grado, ha riformato integralmente la sentenza, riconoscendo alla lavoratrice il diritto alla Naspi.

La Corte ha motivato la decisione affermando che:

“L’art. 3 del D.Lgs. 22/2015 garantisce la prestazione di cui è causa ai lavoratori ‘che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione’. Atteso il chiaro tenore testuale della norma, deve quindi ritenersi che vi sia diritto alla prestazione ogniqualvolta la risoluzione del rapporto di lavoro sia riconducibile non a una libera determinazione del lavoratore, ma a un fatto altrui – normalmente del datore di lavoro – idoneo a rendere impossibile la prosecuzione del rapporto."

La Corte ha inoltre chiarito che la legge non richiede che il comportamento del datore di lavoro sia illegittimo per riconoscere il diritto alla Naspi. Infatti, la prestazione è concessa anche in caso di licenziamento per giusta causa, pur se legittimamente intimato.

"Ciò detto, non può dubitarsi che l’esercizio, anche legittimo, dei poteri datoriali possa determinare modifiche essenziali del rapporto di lavoro, rendendo sostanzialmente impossibile per il lavoratore proseguirne l’esecuzione. Questo può avvenire, ad esempio, in caso di mutamento rilevante della sede di lavoro o dei turni di servizio."

Secondo la Corte, il trasferimento della lavoratrice a Massa ha rappresentato una modifica unilaterale e sostanziale di un elemento essenziale del rapporto di lavoro. Pertanto, la risoluzione del rapporto non può essere considerata una scelta volontaria della lavoratrice, bensì un effetto del potere organizzativo del datore di lavoro.

La Corte ha richiamato anche la circolare INPS n. 142/2012, la quale prevede il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione (e, per analogia, della Naspi) nei casi in cui il lavoratore risolva consensualmente il rapporto di lavoro a seguito di un trasferimento in una sede distante oltre 50 km dalla residenza o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici.

"Sembra al collegio che, come correttamente argomentato dalla difesa attrice, tale fattispecie sia, ai fini di interesse, del tutto identica a quella di causa. Nell’uno e nell’altro caso, infatti, a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro risulta essere l’esercizio dei poteri organizzativi datoriali. La circostanza che il fatto giuridico produttivo della risoluzione sia un accordo o una manifestazione di volontà del lavoratore non muta la relazione causale tra la fine del rapporto e l’atto di esercizio dello jus variandi."

Conclusione

Dimostrato che:

  1. Il trasferimento della lavoratrice era avvenuto a oltre 50 km dalla sua residenza
  2. La nuova sede era raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici
  3. Si era verificata una modifica unilaterale e sostanziale del rapporto di lavoro

la Corte di Appello ha riconosciuto la disoccupazione della lavoratrice come involontaria e ha condannato l’INPS a corrisponderle la Naspi, oltre a farsi carico delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio.

📌 Sentenza: Corte di Appello di Firenze, sezione lavoro, sentenza n. 258, pubblicata il 2 ottobre 2023.

 

Assunta full time, ma impiegata a orario ridotto: datore inadempiente

29/03/2026 Una lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali (173 ore mensili). In concreto, però, il datore di lavoro non l’ha mai impiegata per l’intero orario pattuito, assegnandole sistematicamente un numero inferiore di ore. Dalla documentazione prodotta è emerso che, nel periodo febbraio–giugno 2024, la lavoratrice è... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza violato: stop immediato allo sviamento dei clienti

29/03/2026 Un private banker, dopo le dimissioni, è passato a un istituto concorrente nonostante un patto di non concorrenza che gli vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di attività concorrenziale in Lombardia, a fronte di un corrispettivo annuo rilevante. Nei giorni successivi, numerosi clienti del portafoglio da lui gestito hanno presentato richieste di disinvestimento concentrate nel... [Leggi tutto]

Protesta in teatro: licenziamento sproporzionato

29/03/2026 Una maschera di sala del Teatro alla Scala, durante un evento istituzionale, si è allontanata senza autorizzazione dalla propria postazione e, poco prima dell’inizio del concerto, ha gridato “Palestina libera”, tentando di esporre un manifesto. L’episodio è stato immediatamente contenuto, senza interruzione dello spettacolo... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza internazionale: conta dove sono i clienti, non dove lavora il dipendente

29/03/2026 Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di una società che chiedeva l’applicazione di una penale di 200.000 franchi svizzeri per la presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte di un ex dipendente. Il lavoratore, assunto in Svizzera come commerciale nel settore dei vini di pregio, aveva sottoscritto un patto che vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di... [Leggi tutto]

Orario part-time senza collocazione: scatta il risarcimento del danno

29/03/2026 La Corte d’Appello di Brescia ha ribadito che, nei contratti di lavoro part-time, la collocazione temporale dell’orario (giorni e fasce orarie) costituisce un elemento essenziale del rapporto e non può essere rimessa alla discrezione del datore di lavoro. Nel caso esaminato, l’azienda si limitava a indicare il numero complessivo di ore settimanali, comunicando i... [Leggi tutto]

Controllo occulto delle e-mail: legittimo il licenziamento del dirigente IT

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente che, nella sua qualità di responsabile IT e amministratore di sistema, aveva attivato un sistema occulto di controllo della posta elettronica di un’intera direzione aziendale. Il dirigente aveva creato una casella di posta “ombra”, sulla quale venivano... [Leggi tutto]

Licenziamenti collettivi: illegittimo il criterio basato sulla sola sede di lavoro

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’illegittimità di licenziamenti collettivi in cui il criterio tecnico-organizzativo si risolve, in concreto, nella mera appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere, senza una reale e motivata comparazione delle professionalità. Quando l’azienda dichiara la fungibilità del personale e amplia la... [Leggi tutto]

Patto di prova nullo se le mansioni non sono specifiche

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nullo il patto di prova quando le mansioni affidate al lavoratore non risultano specificamente individuate per iscritto, neppure mediante un generico rinvio alle declaratorie del CCNL o a colloqui preassuntivi. La Corte ha chiarito che la forma scritta del patto di prova è richiesta “ad substantiam” e non può essere... [Leggi tutto]
Avv. Biagio Cartillone
Via Besana 9, 20122 Milano
Lo studio è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdi.
Tel. 02-5457952
fax 0254118473
email biagio.cartillonestudiocartillone.it