A- A A+

Il datore di lavoro deve sempre vigilare sull’osservanza delle misure di sicurezza.

tag  News 

06/02/2023

Un operaio specializzato del settore dell’edilizia con mansioni di caposquadra ha lamentato che, negli ultimi 2 anni della sua prestazione lavorativa, era stato adibito alla manutenzione dei pozzetti delle fogne stradali e di non aver più svolto mansioni di caposquadra ma semplici mansioni esecutive, svolgendo così un lavoro di manovalanza estremamente ripetitivo e dequalificante. Con l'adibizione a queste mansioni inferiori il lavoratore ha eccepito che l'azienda si era resa gravemente responsabile del mancato rispetto delle limitazioni e prescrizioni certificate, sin dall'anno 2010, dal medico del lavoro, relative al divieto di adibirlo al sollevamento manuale di materiali pesanti e/o ingombranti, essendo egli affetto da “artrosi della colonna vertebrale diffusa con alterazioni dei dischi intervertebrali” e dal 2010 giudicato, dal medico del lavoro, idoneo allo svolgimento delle mansioni ma con prescrizioni e limitazioni. In particolare, la limitazione del medico prevedeva che non dovesse “essere addetto a mansioni che prevedano il sollevamento manuale di materiali pesanti e/o ingombranti e/o in condizioni disagevoli e/o in modo continuativo o rapido e comunque nel rispetto dei limiti previsti dalla legge”.

Il lavoratore ha dedotto che il mancato rispetto delle già menzionate limitazioni mediche ai carichi da parte dell'azienda, determinavano l'insorgenza e il progressivo aggravamento della sua malattia professionale come malattia” da sovraccarico biomeccanico del rachide, con un danno biologico permanente” pari all'8-9%.

La Corte di Appello di Milano ha accolto la domanda del lavoratore, riformando la sentenza del tribunale che l'aveva rigettata.

La Corte di Appello ha assunto questa decisione perché processualmente è emerso che negli

atti di causa vi erano le prescrizioni impartite dal medico competente che avevano proibito nel tempo di adibire il lavoratore al sollevamento di pesi di qualsiasi tipo, poi il divieto ha avuto ad oggetto lo spostamento manuale di pesi in modo continuativo sopra i 3 chili e per ultimo la prescrizione di sollevare pesi oltre i 10 kg. I testimoni, che sono stati sentiti sui fatti di causa dal tribunale che ha respinto la domanda risarcitoria, hanno confermato che effettivamente il lavoratore, nonostante questa prescrizione medica, aveva continuato quotidianamente ad essere adibito allo svolgimento delle attività di movimentazione dei carichi. Il consulente tecnico d'ufficio nominato dalla Corte d'Appello, esperto in medicina del lavoro, nella sua relazione ha affermato che le mansioni assegnate al lavoratore non possono non aver inciso negativamente sulle sue condizioni di salute "favorendo l’evoluzione della patologia degenerativa disco vertebrale, configurandosi quindi una tecnopatia a carico del rachide lombosacrale riconducibile concausalmente all’attività lavorativa svolta”.

Per la Corte di Appello di Milano la genesi della patologia è " riconducibile alle mansioni svolte, essendo sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione al rischio sia stata concausa della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente".

La domanda di risarcimento del danno alla salute proposta dal lavoratore è stata accolta dalla Corte di Appello anche perché è risultata provata la circostanza in fatto che il datore di lavoro non aveva "assolto l’onere di dimostrare di avere puntualmente adempiuto ai propri obblighi di protezione, tra i quali specificamente quelli di cui il danneggiato aveva allegato l’inosservanza: fornire al dipendente strumentazione adeguata per la movimentazione dei carichi; di vigilare sull’osservanza delle procedure e delle direttive impartite per prevenire i rischi”. La Corte di Appello ha aggiunto che “va evidenziato che è responsabilità del datore di lavoro anche quella di assicurarsi che il dipendente effettivamente osservi le misure di sicurezza ".

La corte d'Appello ha così ritenuto sussistenti "i presupposti per l’affermazione della responsabilità risarcitoria dell’azienda per il danno c.d. differenziale”. La quantificazione del danno differenziale è avvenuta applicando le tariffe risarcitorie delle tabelle del tribunale di Milano, comparando tra loro i criteri del risarcimento dei danni previsti dal Codice civile e quelli previsto per legge dalle tabelle risarcitorie dell’Inail.

Corte di Appello di Milano, sentenza n. 978 pubblicata il 12 gennaio 2023.

La causa di Appello è stata promossa verso la metà del 2021. Per la sua decisione è stato necessario l'espletamento di una CTU medico legale. I tempi di definizione nonostante l’ammissione di una consulenza medico legale per la definizione della controversia, sono stati molto ma molto brevi. La Corte di Appello di Milano è una eccellenza nel panorama giudiziario italiano per la celerità delle sue decisioni.

 

Assunta full time, ma impiegata a orario ridotto: datore inadempiente

29/03/2026 Una lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali (173 ore mensili). In concreto, però, il datore di lavoro non l’ha mai impiegata per l’intero orario pattuito, assegnandole sistematicamente un numero inferiore di ore. Dalla documentazione prodotta è emerso che, nel periodo febbraio–giugno 2024, la lavoratrice è... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza violato: stop immediato allo sviamento dei clienti

29/03/2026 Un private banker, dopo le dimissioni, è passato a un istituto concorrente nonostante un patto di non concorrenza che gli vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di attività concorrenziale in Lombardia, a fronte di un corrispettivo annuo rilevante. Nei giorni successivi, numerosi clienti del portafoglio da lui gestito hanno presentato richieste di disinvestimento concentrate nel... [Leggi tutto]

Protesta in teatro: licenziamento sproporzionato

29/03/2026 Una maschera di sala del Teatro alla Scala, durante un evento istituzionale, si è allontanata senza autorizzazione dalla propria postazione e, poco prima dell’inizio del concerto, ha gridato “Palestina libera”, tentando di esporre un manifesto. L’episodio è stato immediatamente contenuto, senza interruzione dello spettacolo... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza internazionale: conta dove sono i clienti, non dove lavora il dipendente

29/03/2026 Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di una società che chiedeva l’applicazione di una penale di 200.000 franchi svizzeri per la presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte di un ex dipendente. Il lavoratore, assunto in Svizzera come commerciale nel settore dei vini di pregio, aveva sottoscritto un patto che vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di... [Leggi tutto]

Orario part-time senza collocazione: scatta il risarcimento del danno

29/03/2026 La Corte d’Appello di Brescia ha ribadito che, nei contratti di lavoro part-time, la collocazione temporale dell’orario (giorni e fasce orarie) costituisce un elemento essenziale del rapporto e non può essere rimessa alla discrezione del datore di lavoro. Nel caso esaminato, l’azienda si limitava a indicare il numero complessivo di ore settimanali, comunicando i... [Leggi tutto]

Controllo occulto delle e-mail: legittimo il licenziamento del dirigente IT

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente che, nella sua qualità di responsabile IT e amministratore di sistema, aveva attivato un sistema occulto di controllo della posta elettronica di un’intera direzione aziendale. Il dirigente aveva creato una casella di posta “ombra”, sulla quale venivano... [Leggi tutto]

Licenziamenti collettivi: illegittimo il criterio basato sulla sola sede di lavoro

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’illegittimità di licenziamenti collettivi in cui il criterio tecnico-organizzativo si risolve, in concreto, nella mera appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere, senza una reale e motivata comparazione delle professionalità. Quando l’azienda dichiara la fungibilità del personale e amplia la... [Leggi tutto]

Patto di prova nullo se le mansioni non sono specifiche

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nullo il patto di prova quando le mansioni affidate al lavoratore non risultano specificamente individuate per iscritto, neppure mediante un generico rinvio alle declaratorie del CCNL o a colloqui preassuntivi. La Corte ha chiarito che la forma scritta del patto di prova è richiesta “ad substantiam” e non può essere... [Leggi tutto]
Avv. Biagio Cartillone
Via Besana 9, 20122 Milano
Lo studio è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdi.
Tel. 02-5457952
fax 0254118473
email biagio.cartillonestudiocartillone.it