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È lecito inviare e-mail di propaganda sindacale durante l’orario di lavoro se non turba lo svolgimento dell’attività lavorativa

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19/01/2023

L’azienda ha sanzionato disciplinarmente un componente della RSU per avere inviato, utilizzando il proprio indirizzo personale di posta elettronica, circa duecento e-mail, contenenti comunicazioni di natura sindacale, ad altrettanti dipendenti, durante l'orario di lavoro, al loro indirizzo aziendale di posta elettronica.

Assumendo l’esistenza di questa sanzione disciplinare contro il componente della rsu, l’organizzazione sindacale di appartenenza ha proposto ricorso in Tribunale deducendo che l’esercizio del potere disciplinare aziendale costituiva un grave comportamento antisindacale rilevante ai sensi dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori. Il Tribunale e la Corte di appello, ritenendolo fondato, hanno accolto il ricorso perché l’azienda ha violato le previsioni dello statuto dei lavoratori nella parte in cui stabilisce che "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale"; I giudici di merito hanno ritenuto che il diritto di proselitismo sia espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, per cui la pretesa dell'azienda "di vietare in modo assoluto - e a prescindere dalle modalità concrete con cui avvenga la comunicazione informatica - che la posta elettronica aziendale sia utilizzata per comunicazioni di contenuto aziendale" non potesse considerarsi conforme all'art. 26 dello statuto dei lavoratori; La Corte di appello ha concordato con il Tribunale nel ritenere che, nella specie, l'invio delle comunicazioni ai dipendenti all'indirizzo di posta elettronica aziendale non fosse idoneo a creare pregiudizio all'attività aziendale”.

Contro la decisione dei giudici di merito l’azienda ha proposto ricorso in Cassazione deducendone l’erroneità in diritto.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso aziendale e ha confermato la sussistenza del comportamento antisindacale così come assunto dai precedenti giudici di merito e denunciato dall’organizzazione sindacale.

La Cassazione ha così motivato questa sua decisione: “Il tema affrontato dalla decisione in esame è quello del volantinaggio elettronico e, in generale, delle modalità di comunicazione sindacale in sede aziendale. Lo strumento specifico di cui si discute è la casella di posta aziendale attribuito a ciascun dipendente. A riguardo deve osservarsi che certamente l'evoluzione delle modalità di comunicazione che negli ultimi decenni si è andata sempre più affermando anche nelle comunità aziendali, deve far ritenere comprese nella nozione di -spazi" deputati alle comunicazioni sindacali, lo strumento della posta elettronica.

L'art. 25 della L. n. 300 del 1970 nel disporre che "le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro" ha individuato, in linea con le condizioni comunicative all'epoca esistenti, una delle forme attraverso cui garantire lo svolgimento dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro. L'evolversi delle modalità di comunicazione telematica e la maggiore efficacia realizzata attraverso il raggiungimento dei singoli lavoratori per mezzo della personale casella di posta elettronica, non può non essere considerata un aggiornamento necessario della modalità di trasmissione delle notizie, posta a garanzia della reale efficacia dell'attività di sindacale.

Deve peraltro soggiungersi, per completare il quadro di riferimento, che sebbene la disposizione richiamata, anche nel suo "aggiornamento temporale" sia posta a garanzia della concreta attuazione dell'attività sindacale attraverso la predisposizione di una rete aziendale, ciò non possa essere realizzato anche attraverso una specifica casella di posta elettronica dedicata alle sole comunicazioni di natura sindacale.

Tale possibilità risulterebbe comunque coerente con il disposto dell'art. 26 della L. n. 300 del 1970 secondo cui "I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale", poiché, come già affermato da questa Corte "l'obbligo del datore di lavoro è soddisfatto quando lo stesso mette a disposizione di ognuna delle rappresentanze sindacali aziendali un determinato idoneo spazio all'interno dell'unità produttiva, sicché non può ritenersi antisindacale il comportamento del datore di lavoro che, senza manomettere il materiale affisso sulle bacheche già installate, si limiti a spostare queste ultime in luoghi ugualmente idonei; né può ritenersi acquisito da parte delle rappresentanze sindacali il diritto all'affissione in un determinato luogo neanche nel caso in cui l'originaria collocazione fosse stata preventivamente concordata, e non può fondatamente parlarsi di detenzione qualificata delle rappresentanze sindacali riguardo alle bacheche, con riferimento al particolare luogo sul quale si è concretizzata la scelta (concordata o meno) operata dal datore di lavorò. (Cass.n. 1199/2000).

La previsione di un -canale" dedicato alle sole informazioni sindacali, messo a disposizione dal datore di lavoro, con soluzioni tecniche poste a suo carico, darebbe concreta attuazione all'obbligo datoriale di predisposizione di -appositi spazi", come richiesto dall'art. 25 richiamato, e potrebbe essere più adeguato per evitare, soprattutto in contesti aziendali di grandi dimensioni, l'eccessivo affollamento della casella di posta aziendale, ove questo determini pregiudizio all'ordinario svolgimento della vita aziendale, sotto il normale profilo funzionale e produttivo (Cass.n. 5089/1986).

Rispetto a tale più ampio contesto di riferimento che includa legittimamente scelte datoriali di individuazione di specifici canali di comunicazione dedicata alla attività sindacale accanto a scelte di differente natura che invece consentano l'utilizzo di un unico canale diffusivo, quanto al caso in esame deve ritenersi che la Corte territoriale (come sopra rilevato) ha espresso una valutazione di merito delle condizioni e dei fatti di causa (turni su un arco temporale di 24 ore, assenza di prova circa un pregiudizio per l'attività aziendale) del tutto coerente con le disposizioni richiamate, correttamente considerando legittimo, in assenza di canali dedicati alle sole comunicazioni sindacali, l'utilizzo della posta aziendale anche per comunicazioni sindacali che non creino pregiudizio all'azienda, in tal modo escludendone il divieto assoluto invocato dalla società. Le censure sono pertanto inammissibili.”

Il comportamento antisindacale risale al 2008. La Corte di appello ha pronunciato la sua sentenza nel 2017. La decisione definitiva della Cassazione è stata pronunciata alla fine del 2022. Questo contenzioso è durato 14 anni.

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