A- A A+

Quale contratto collettivo ai soci lavoratori di cooperativa del settore pulizie?

tag  News  socio  cooperativa  applicazione  contratto  collettivo  cisal 

22/02/2019

Il ccnl multiservizi di Cgil cisl uil e non della Cisal, lo dice d'imperio la Cassazione

Una cooperativa al suo socio lavoratore applica il contratto collettivo del commercio e dei portieri e custodi sottoscritto dalla Cisal. La corte di appello ha ritenuto corretta, invece, la diversa applicazione del contratto collettivo multiservizi sottoscritto da Cgil Cisl Uil. Per la corte di appello il contratto collettivo commercio della Cisal, oltre ad essere sottoscritto da una sola sigla sindacale (la Cisal), è riferibile alla prestazione di servizi in ogni settore merceologico del terziario mentre il contratto collettivo dei portieri custode disciplina il rapporto di lavoro alle dipendenze dei proprietari dei fabbricati e per addetti ad amministrazioni immobiliari o condominiali. Il contratto multiservizi, invece, è sottoscritto da una pluralità di sigle sindacali e disciplina specificatamente il settore merceologico dell'attività lavorativa prestata dal socio della cooperativa.

La corte di cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello affermando quanto segue:
"La L. n. 142 del 2001, nell'ottica di estendere ai soci lavoratori di cooperativa le tutele proprie del lavoro subordinato, ha disposto all'art. 3, comma 1, che: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo....

Sulla stessa linea si colloca la previsione dell'art. 6, comma 2, della medesima legge che, a seguito delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 9,
lett. f), L. n. 30 del 2003, ha stabilito come il rinvio ai contratti collettivi nazionali operasse solo per il "trattamento economico minimo di cui all'articolo
3, comma 1", escludendo che il regolamento cooperativo potesse contenere disposizioni derogatorie in peius rispetto a tale trattamento minimo.
In questo contesto è intervenuto il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008, che all'art. 7 comma 4 ha previsto: "Fino alla completa attuazione
della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le
società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria".
La corte continua affermando che la normativa sulle cooperative "si propone di contrastare forme di competizione salariale al ribasso, in linea con l'indirizzo
giurisprudenziale che, da tempo, ritiene conforme ai requisiti della proporzionalità e della sufficienza (art. 36 Cost.) la retribuzione concordata nei
contratti collettivi di lavoro firmati da associazioni comparativamente più rappresentative", (in tal senso anche Cass. n. 17583 del 2014; n. 19832 del
2013)...
La scelta legislativa di dare attuazione all'art. 36 Cost., fissando standard minimi inderogabili validi sul territorio nazionale, a tal fine generalizzando l'obbligo di rispettare i trattamenti minimi fissati dai contratti collettivi conclusi dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria, non fa venir meno il diritto delle organizzazioni minoritarie di esercitare la libertà sindacale attraverso la stipula di contratti collettivi, ma limita nei contenuti tale libertà, dovendo essere comunque garantiti livelli retributivi almeno uguali a quelli minimi normativamente imposti. Parimenti, le singole società cooperative
potranno scegliere il contratto collettivo da applicare ma non potranno riservare ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo inferiore a quello che il
legislatore ha ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di sufficienza e proporzionalità della retribuzione."


Sent. Sez. Lavoro Num. 5189 Anno 2019 Data pubblicazione: 21/02/2019.

Assunta full time, ma impiegata a orario ridotto: datore inadempiente

29/03/2026 Una lavoratrice era stata assunta con contratto a tempo pieno, pari a 40 ore settimanali (173 ore mensili). In concreto, però, il datore di lavoro non l’ha mai impiegata per l’intero orario pattuito, assegnandole sistematicamente un numero inferiore di ore. Dalla documentazione prodotta è emerso che, nel periodo febbraio–giugno 2024, la lavoratrice è... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza violato: stop immediato allo sviamento dei clienti

29/03/2026 Un private banker, dopo le dimissioni, è passato a un istituto concorrente nonostante un patto di non concorrenza che gli vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di attività concorrenziale in Lombardia, a fronte di un corrispettivo annuo rilevante. Nei giorni successivi, numerosi clienti del portafoglio da lui gestito hanno presentato richieste di disinvestimento concentrate nel... [Leggi tutto]

Protesta in teatro: licenziamento sproporzionato

29/03/2026 Una maschera di sala del Teatro alla Scala, durante un evento istituzionale, si è allontanata senza autorizzazione dalla propria postazione e, poco prima dell’inizio del concerto, ha gridato “Palestina libera”, tentando di esporre un manifesto. L’episodio è stato immediatamente contenuto, senza interruzione dello spettacolo... [Leggi tutto]

Patto di non concorrenza internazionale: conta dove sono i clienti, non dove lavora il dipendente

29/03/2026 Il Tribunale di Milano ha respinto la domanda di una società che chiedeva l’applicazione di una penale di 200.000 franchi svizzeri per la presunta violazione di un patto di non concorrenza da parte di un ex dipendente. Il lavoratore, assunto in Svizzera come commerciale nel settore dei vini di pregio, aveva sottoscritto un patto che vietava, per 18 mesi, lo svolgimento di... [Leggi tutto]

Orario part-time senza collocazione: scatta il risarcimento del danno

29/03/2026 La Corte d’Appello di Brescia ha ribadito che, nei contratti di lavoro part-time, la collocazione temporale dell’orario (giorni e fasce orarie) costituisce un elemento essenziale del rapporto e non può essere rimessa alla discrezione del datore di lavoro. Nel caso esaminato, l’azienda si limitava a indicare il numero complessivo di ore settimanali, comunicando i... [Leggi tutto]

Controllo occulto delle e-mail: legittimo il licenziamento del dirigente IT

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa di un dirigente che, nella sua qualità di responsabile IT e amministratore di sistema, aveva attivato un sistema occulto di controllo della posta elettronica di un’intera direzione aziendale. Il dirigente aveva creato una casella di posta “ombra”, sulla quale venivano... [Leggi tutto]

Licenziamenti collettivi: illegittimo il criterio basato sulla sola sede di lavoro

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha confermato l’illegittimità di licenziamenti collettivi in cui il criterio tecnico-organizzativo si risolve, in concreto, nella mera appartenenza dei lavoratori allo stabilimento da chiudere, senza una reale e motivata comparazione delle professionalità. Quando l’azienda dichiara la fungibilità del personale e amplia la... [Leggi tutto]

Patto di prova nullo se le mansioni non sono specifiche

29/03/2026 La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato nullo il patto di prova quando le mansioni affidate al lavoratore non risultano specificamente individuate per iscritto, neppure mediante un generico rinvio alle declaratorie del CCNL o a colloqui preassuntivi. La Corte ha chiarito che la forma scritta del patto di prova è richiesta “ad substantiam” e non può essere... [Leggi tutto]
Avv. Biagio Cartillone
Via Besana 9, 20122 Milano
Lo studio è aperto dalle 9 alle 13 e dalle 14,30 alle 18,30, dal lunedì al venerdi.
Tel. 02-5457952
fax 0254118473
email biagio.cartillonestudiocartillone.it