21/01/2014
Il nostro codice civile, a tutela del rapporto di lavoro subordinato, contiene il principio della irriducibilità della retribuzione. Secondo questo principio il lavoratore ha diritto a percepire la retribuzione che ha pattuito con il datore di lavoro. Ogni patto contrario tra datore di lavoro e lavoratore è nullo. Il lavoratore, che ha
sottoscritto consapevolmente la riduzione della sua retribuzione può sempre invocare la nullità di questa pattuizione e richiedere tutte le somme dovute.
Il datore di lavoro può invece sopprimere o ridurre quelle particolari indennità retributive che sono legate ad una specifica modalità della prestazione lavorativa nel caso in cui provveda a mutare legittimamente le mansioni del lavoratore. Per fare degli esempi concreti: l'impiegato che non maneggia più denaro, non ha diritto a continuare a percepire l'indennità maneggio denaro così come il lavoratore che non presta più l'attività su turni non ha più il diritto di percepire la relativa indennità. Il lavoratore che non effettua più trasferte non ha diritto al relativo compenso. Gli esempi nella realtà concreta possono essere infiniti.
Questo principio è stato ripetutamente affermato dalla corte di cassazione nelle seguenti sentenze: Cassazione civile, sez. lav., 23 luglio 2008, n. 20310 ; Cass. 1° marzo 2007 n. 4821 Cass. 19 maggio 1987 n. 4573 ; Cass. 12 giugno 1986 n. 3914 ; Cassazione civile , sez. lav., 08 maggio 2008, n. 11362; Cassazione civile , sez. lav., 19 febbraio 2008, n. 4055 ; Cassazione civile , sez. lav., 08 agosto 2007, n. 17435 ; Cassazione civile , sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16106 ; Cassazione civile , sez. lav., 27 ottobre 2003, n. 16106.
Milano 10/07/2010
Nella foto: Borgonzoni, opera
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Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.
