17/01/2014
La corte di cassazione con la sentenza n. 11362 dell'8 maggio 2008 in materia di mutamento del trattamento retributivo del lavoratore subordinato ha ribadito il seguente principio:
"il principio dell'irriducibilità della retribuzione, dettato dall'art. 2103 c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro ed ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto, salvo che, in caso di legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi", la garanzia della irriducibilità della retribuzione si estende alla sola retribuzione cosiddetta compensativa delle qualità professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare particolari modalità della prestazione lavorativa, e cioè caratteristiche estrinseche non correlate con le prospettate qualità professionali della stessa e, come tali, suscettibili di riduzione una volta venute meno, nelle nuove mansioni, quelle caratteristiche estrinseche che ne risultavano compensate" (Cass. n. 16106/03).”
Con il mutamento legittimo delle mansioni, pertanto, non si può escludere aprioristicamente una possibile diminuzione del trattamento economico già convenuto e goduto dal lavoratore subordinato.
Milano 2 ottobre 2008.
Nella foto opera di Zigaina, 1956, Operai che escono dalla fabbrica
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