02/01/2022
Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive:
– il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità);
– il lavoratore si impegna, per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, a non svolgere attività in concorrenza con l’impresa.
Tutela dell’impresa e libertà del lavoratore
Secondo la Corte di Cassazione, le clausole di non concorrenza perseguono un duplice fine:
I limiti alla validità del patto: art. 2125 c.c.
Affinché il patto di non concorrenza sia valido, devono essere rispettate le condizioni indicate dall’art. 2125 c.c.:
In assenza di tali requisiti, il patto è nullo.
Un regime speciale per il lavoratore subordinato
La disciplina del patto di non concorrenza per i lavoratori subordinati è peculiare rispetto a quella prevista per altri soggetti, come:
come chiarito dalla Cassazione con la sentenza n. 5691/2002.
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Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

