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L'infortunio non si è verificato in itinere

tag  News  infortunio  itinere  indennità  contestazione 

21/12/2019

Niente risarcimento al lavoratore che è caduto dalle scale

Un lavoratore promuove una causa contro l'Inail assumendo l'esistenza di un infortunio sul lavoro in itinere. Egli davanti al giudice ha sostenuto che, ultimato il suo turno di lavoro, usciva dall'area adibita al pompaggio per recarsi presso il proprio alloggio sito all'interno dell'azienda che glielo aveva concesso al momento della sua assunzione ad uso abitativo. In quest’ occasione percorreva una erta e lunga scala allorquando giunto a metà dei gradini cadeva rovinosamente a terra perdendo conoscenza per oltre 45 minuti; che in conseguenza dell'evento veniva soccorso dal figlio e dalla moglie e trasportato all'ospedale cittadino dove gli veniva diagnosticato un trauma cranico e dimesso con prognosi di sette giorni . L'Inail rigettava la sua domanda di riconoscimento di infortunio e trasmetteva il carteggio all'Inps perché trattasse l'assenza dal lavoro come malattia. Contro questa decisione, il lavoratore proponeva ricorso gerarchico al quale l'Inail non rispondeva. Il lavoratore era così costretto a ricorrere in Tribunale.
L'Inail davanti al giudice si è difeso sostenendo che non esisteva un infortunio in itinere perché il lavoratore non si era infortunato nel normale percorso di andata o ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro ma era già nell'area di pertinenza della propria abitazione. In ogni caso il lavoratore, per recarsi nella sua abitazione, aveva due possibili percorsi che poteva impegnare di cui uno composto da alcuni gradini e da un sentiero in terra battuta e l'altro costituito da una ripida e stretta scala in cemento armato di circa 24 scalini; il ricorrente avendo scelto quest'ultimo percorso più pericoloso deve assumersi la responsabilità della propria scelta e delle relative conseguenze che non può far ricadere sull'istituto. Peraltro, per l’Inail il lavoratore non avrebbe  dato prova dei fatti e delle circostanze di causa che legittimerebbero la richiesta delle indennità da infortunio.
 Il Tribunale ha riconosciuto l'esistenza del infortunio in itinere perché era da ritenersi in stretto nesso di causalità con l'attività di lavoro e condannava l'Inail a risarcire i danni subiti dal lavoratore.
Contro la sentenza ha proposto appello l'Inail. La Corte di Appello di Genova ha accolto l'impugnazione perché ha ricostruito i fatti in modo diverso dai giudici di primo grado. Per la Corte di Appello di Genova, il Tribunale aveva ricostruito la dinamica dell'infortunio in modo errato. Le testimonianze raccolte fanno ritenere che l'infortunio non si è verificato a fine lavoro. In realtà dalle testimonianze e emersa "una ricostruzione del fatto che porta a ritenere che la caduta si sia verificata quando il Nocito stava percorrendo la scala in discesa per raggiungere la sua auto parcheggiata nel piazzale per recarsi in paese, quindi ben al di fuori della fattispecie dedotta in causa dell’infortunio in itinere". 
Ogni domanda di risarcimento proposta dal lavoratore è stata così definitivamente respinta.
Sentenza Corte di Appello sezione lavoro di Genova numero 284 pubblicata il 13 giugno 2019.

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.