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Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo non è sindacabile la scelta sulla gestione dell’impresa

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22/12/2019

L’art. 41 della Costituzione tutela l’iniziativa economica

La Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'"American Overseas School of Rome", aveva revocato l'ordinanza di accoglimento della domanda proposta da un quadro  avente come oggetto l'annullamento del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Secondo quanto ricostruito dalla Corte di appello, il giudice dell'opposizione aveva accertato che il posto di "Director of Technology & Alumni Coordinator" era stato soppresso a seguito della riorganizzazione dell'area tecnologica e informatica dell’azienda e che il lavoratore non aveva contestato la soppressione del posto da lui ricoperto, per essere le relative funzioni state ripartite dall’azienda mediante affidamento parziale a consulenti esterni e per la restante parte ad altre figure già incardinate nella Scuola. Il lavoratore ha impugnato la sentenza avanti la Corte di Cassazione lamentando, fra l’altro, l’inadeguato accertamento della pretestuosità del motivo economico addotto dall’azienda, poiché a fronte dell'asserita esigenza di riduzione dei costi la Scuola aveva proceduto soltanto al suo licenziamento, senza fornire alcuna dimostrazione del nesso di causalità fra i presupposti del licenziamento e l'individuazione della sua persona come soggetto  destinatario del provvedimento di espulsione.

La Corte di Cassazione ha respinto questo specifico profilo dell’impugnazione proposta dal lavoratore perché ha ribadito il principio “più volte espresso secondo cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché questa scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, mediante un apprezzamento delle prove, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e completa”.

Il ricorso del lavoratore, però, è stato accolto sotto un altro e diverso profili avendo la Cassazione riscontrato la violazione dell’obbligo di repêchage.

Cassazione Sentenza. Sez. Lavoro  Num. 34133 Data pubblicazione: 19/12/2019.

Nella foto: particolare di opera di Emilio Vedova, (Venezia 1919-2006), espressionista astratto:diinamismo delle linee, senso di instabilità e gioco di luci e colori, con profondita di campi, barche, strade, paludi, ponti, pali, uomini, animali, l'universo intero: tutti creati dalla maestria del pennello.

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 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.