22/12/2019
La Corte di appello di Roma, confermava la sentenza del Giudice del lavoro del Tribunale di Roma che, in accoglimento dell'opposizione proposta dall'"American Overseas School of Rome", aveva revocato l'ordinanza di accoglimento della domanda proposta da un quadro avente come oggetto l'annullamento del licenziamento intimato dalla datrice di lavoro per giustificato motivo oggettivo. Secondo quanto ricostruito dalla Corte di appello, il giudice dell'opposizione aveva accertato che il posto di "Director of Technology & Alumni Coordinator" era stato soppresso a seguito della riorganizzazione dell'area tecnologica e informatica dell’azienda e che il lavoratore non aveva contestato la soppressione del posto da lui ricoperto, per essere le relative funzioni state ripartite dall’azienda mediante affidamento parziale a consulenti esterni e per la restante parte ad altre figure già incardinate nella Scuola. Il lavoratore ha impugnato la sentenza avanti la Corte di Cassazione lamentando, fra l’altro, l’inadeguato accertamento della pretestuosità del motivo economico addotto dall’azienda, poiché a fronte dell'asserita esigenza di riduzione dei costi la Scuola aveva proceduto soltanto al suo licenziamento, senza fornire alcuna dimostrazione del nesso di causalità fra i presupposti del licenziamento e l'individuazione della sua persona come soggetto destinatario del provvedimento di espulsione.
La Corte di Cassazione ha respinto questo specifico profilo dell’impugnazione proposta dal lavoratore perché ha ribadito il principio “più volte espresso secondo cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, poiché questa scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., spettando al giudice il controllo in ordine alla effettiva sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore, mediante un apprezzamento delle prove, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e completa”.
Il ricorso del lavoratore, però, è stato accolto sotto un altro e diverso profili avendo la Cassazione riscontrato la violazione dell’obbligo di repêchage.
Cassazione Sentenza. Sez. Lavoro Num. 34133 Data pubblicazione: 19/12/2019.
Nella foto: particolare di opera di Emilio Vedova, (Venezia 1919-2006), espressionista astratto:diinamismo delle linee, senso di instabilità e gioco di luci e colori, con profondita di campi, barche, strade, paludi, ponti, pali, uomini, animali, l'universo intero: tutti creati dalla maestria del pennello.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

