A- A A+

IL TESTAMENTO OLOGRAFO

Si può formare con una semplice lettera

Il testamento è l’atto di ultima volontà, revocabile, con il quale una persona dispone per il momento in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse (art. 587 c.c.) ed è un negozio giuridico a forma solenne, ovvero deve essere fatto, pena la nullità, in una delle forme previste dalla legge, e cioè per atto di notaio (testamento pubblico o testamento segreto), oppure deve essere un testamento olografo (art. 601 c.c.).
Il testamento olografo (art. 602 cod. civ. ) è il testamento scritto di pugno, ovvero a mano, dal testatore, per la sua validità come tale la legge richiede tre requisiti:
1) la scrittura autografa da parte del testatore: il testamento deve essere interamente scritto a mano dal testatore. Ciò risponde all’esigenza di garantire l’autenticità delle disposizioni, ed è previsto a pena di nullità (in tale caso si apre la successione legittima, ovvero secondo le norme previste dal codice civile); pertanto se il testamento è scritto a macchina è nullo per mancanza di autografia. 
Il supporto sul quale di solito viene redatto è un foglio di carta, ma la legge non prevede nulla a riguardo, quindi si ritiene che esso possa essere scritto su qualsiasi superficie (in tale caso occorrerà poi munirsi di una riproduzione fotografica da portare al notaio al momento della pubblicazione). La scrittura deve essere quella abitualmente usata dal testatore, anche stampatello, comunque decifrabile. Può essere scritto in più momenti, non necessariamente in un unico contesto. In dottrina e in giurisprudenza si è poi posto il problema della cd. mano guidata. La giurisprudenza ritiene che quando sia evidente che la mano del testatore sia stata guidata da altri, venga meno il requisito dell’autografia del testamento, anche qualora ciò sia avvenuto per sopperire alle carenze di istruzione o allo stato di salute del testatore; naturalmente in caso di contestazione il problema potrà essere risolto solo da una perizia grafologica. I successibili (ovvero coloro che vantano diritti sull’eredità) possono fare valere la mancanza dell’autografia disconoscendo la scrittura del testatore (art. 214 cpc); chi intenderà avvalersi del testamento dovrà proporre apposita istanza di verificazione (art. 216 cpc). Nel caso in cui invece gli eredi riconoscano che la scrittura proviene dal defunto, ma è stata alterata o contraffatta, dovranno proporre querela di falso (art. 221 cpc).
2) la sottoscrizione: occorre la firma autografa del testatore, che deve essere posta alla fine delle disposizioni, come forma di approvazione riassuntiva. Possono anche non esservi nome e cognome, ma la sottoscrizione deve in tale caso designare co n certezza la persona che predispone il testamento, per esempio attraverso un soprannome o il nome con cui la medesima veniva abitualmente chiamata, o qualunque altra indicazione idonea ad identificarla con certezza, quale ad es. “tuo papà”. Anche questo requisito è previsto a pena di nullità (art. 606 c.c.).
3) la data: ovvero l’indicazione di giorno, mese, anno, da apporsi in qualunque punto dell’atto. In assenza di data il testamento è annullabile. La validità del testamento non dipende dalla verità della data; il codice civile ammette la possibilità provare la vera data del testamento solo in alcune ipotesi nelle quali vi sono delle questioni da decidere proprio in base al tempo del testamento, ad esempio in caso di più testamenti e di necessità di individuare la priorità della data tra gli stessi .
A tutela della libertà della persona di cambiare la volontà testamentaria in qualsiasi momento il testamento è un atto revocabile; la legge infatti non tutela in alcun modo le aspettative ereditarie. La revoca del testamento può essere espressa (con un successivo testamento o con un atto ricevuto da notaio) o tacita (con un testamento posteriore incompatibile con il precedente, oltre ad altre ipotesi specificamente disciplinate dal codice civile); il testamento olografo può essere tacitamente revocato tramite la sua distruzione, cancellazione o lacerazione (art. 684 c.c.). In caso di distruzione, cancellazione o lacerazione lo si considera quindi revocato, salvo la prova che ciò sia stato fatto da una persona diversa dal testatore.
La pluralità di forme del testamento previste dalla legge consente di realizzare esigenze diverse del testatore in ordine alla segretezza o alla pubblicità della volontà testamentaria; il testamento olografo, infatti, consente di fare sì che nessuno sappia dell’esistenza di volontà testamentarie in quanto lo stesso può essere tenuto occultato fino al momento della morte. Infatti il testamento olografo non richiede atti di emissione, ovvero forme con le quali venga portato a conoscenza dell’esterno, non deve essere consegnato necessariamente ad un notaio potendo essere conservato a cura dello stesso testatore, oppure dato a una persona di sua fiducia (in tale caso si consiglia vivamente di darlo alla persona che si intende favorire..), o anche a un notaio, che in tale caso fungerà da mero depositario. A differenza del testamento fatto per atto di notaio (che sia pubblico o segreto), dell’esistenza di un testamento olografo nessuno potrebbe avere conoscenza fino al momento della morte del de cuius.
Con la morte del testatore il testamento diventa eseguibile attraverso la pubblicazione, ovvero attraverso la presentazione ad un notaio (art. 620 c.c.); chiunque è in possesso di un testamento olografo, dopo la morte della persona deve presentarlo ad un notaio per la pubblicazione.
La pubblicazione del testamento olografo, seppure non è configurabile come requisito di validità ed efficacia, è atto preparatorio esterno necessario per la sua coattiva esecuzione. Cassazione civile , sez. II, 23 giugno 2005, n. 13487.

milano 06/5/2008

La funzione dell’avvocato

10/01/2016   “Le leggi scrissi ugualmente per il plebeo e per il nobile, usando equamente per ciascuno retta giustizia.” — Solone, citato da Aristotele. La funzione dell’avvocato non può essere ridotta a una logica mercantile. Difendere significa assumere una responsabilità: garantire l’effettività dei diritti, nel rispetto delle... [Leggi tutto]

Il risarcimento del danno per la perdita del prossimo congiunto

08/10/2022 La perdita del prossimo congiunto per fatto e colpa d’altri cagiona pregiudizi di tipo esistenziale, i quali sono risarcibili perché conseguenti alla lesione di un diritto inviolabile della persona: nel caso dello sconvolgimento della vita familiare provocato dalla perdita di congiunto, il pregiudizio di tipo esistenziale è risarcibile appunto perché consegue alla... [Leggi tutto]

Socrate: nel cuore del processo, tra parola, verità e giustizia

06/03/2021 Nei tribunali si discute. A lungo, a volte all’infinito. Si ascoltano tesi opposte, si sollevano eccezioni, si contestano fatti, intenzioni, circostanze. A chi guarda da fuori, tutto questo può apparire cavilloso, ripetitivo, perfino inutile. Ma Socrate — nel suo celebre dialogo con Eutifrone — ci invita a guardare più a fondo. “Non è sul... [Leggi tutto]

GLI OBBLIGHI DI MANTENIMENTO NELLA SEPARAZIONE SONO DIVERSI DA QUELLI A SEGUITO DI DIVORZIO

05/03/2019 La corte di appello pone a carico del marito l'obbligo di corrispondere alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari a € 2000. La decisione poggiava sul fatto che la moglie non lavorava per potersi dedicare alla famiglia, il marito era un professionista affermato ed era proprietario di numerosi immobili mentre la moglie non aveva fonti di reddito diverse dall'assegno percepito dal... [Leggi tutto]

Il patto di non concorrenza nel rapporto di lavoro subordinato: natura, funzione e limiti di validità

02/01/2022 Il patto di non concorrenza è un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive: – il datore di lavoro si obbliga a corrispondere al lavoratore una somma di denaro (o altra utilità); – il lavoratore si impegna, per un periodo successivo alla cessazione del rapporto, a non svolgere attività in... [Leggi tutto]
 Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida

I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

La rapidità come obbligo dello studio 

Nel diritto del lavoro la celerità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 
 

La celerità come esigenza concreta

L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.