09/01/2014
Una moglie divorziata avendo il marito ricevuto in eredità dalla madre alcuni beni immobili ha chiesto al giudice l'aumento del suo assegno di mantenimento sul presupposto che il marito aveva migliorato le sue condizioni economiche.
La corte di cassazione ha respinto la domanda della moglie perché " il legislatore, subordinando la revisione dell'assegno alla sopravvenienza di giustificati motivi …, non ha inteso stabilire un automatismo fra i miglioramenti della situazione economica del coniuge obbligato, successivi al divorzio, e l'aumento dell'assegno. Ciò in primo luogo perchè, ove la richiesta di modifica venga a fondarsi unicamente su tali miglioramenti, è necessario che si valuti se ed in quale misura il coniuge che richiede la rivalutazione dell'assegno possa ritenersi titolare di un affidamento a un tenore di vita correlato a detti miglioramenti, in relazione alla loro natura. In particolare, occorre accertare se detti miglioramenti siano rapportabili all'attività svolta, in costanza di matrimonio, o al tipo di qualificazione professionale dell'onerato.
Tra tali incrementi questa Corte ha già affermato (Cass. 18 marzo 1996, cit.) che non possono ricomprendersi i miglioramenti dovuti ad eredità ricevute dall'onerato dopo il divorzio, e questo collegio ritiene di dovere confermare tale indirizzo, risultando i relativi incrementi reddituali privi di collegamento con la situazione economica dei coniugi durante il matrimonio e con il reciproco contributo datosi nel corso di esso. Le aspettative ereditarie sono infatti, sino al momento dell'apertura della successione, prive, di per sè, di valenza sul tenore di vita matrimoniale e giuridicamente inidonee a fondare affidamenti economici. Con la conseguenza che, mentre le successioni ereditarie che si verifichino in costanza di convivenza coniugale, incidendo sul tenore di vita matrimoniale, concorrono a determinare la quantificazione dell'assegno dovuto dal coniuge onerato, quelle che si verifichino dopo non sono idonee ad essere valutate, sotto detto profilo, secondo i principi sopra indicati." (Cassazione Cassazione civile , sez. I, 30 maggio 2007 , n. 12687). Questo indirizzo della corte è consolidato.
Milano 26 ottobre 2007
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