30/07/2021
Alcuni dipendenti di un supermercato hanno adito l'autorità giudiziaria chiedendo che il tempo da loro impiegato nelle operazioni di vestizione e svestizione conseguenti all'uso di divisa aziendale e di dispositivi di protezione individuale da indossare prima dell'inizio dell'orario di lavoro e da lasciare in sede al termine fosse considerato come normale orario di lavoro da retribuire; hanno quantificato giornalmente in 20 minuti: 10 minuti in entrata e 10 minuti in uscita dal lavoro il tempo impegnato per questa attività. Conseguentemente hanno chiesto la condanna del supermercato al pagamento di questi minuti che dovevano essere considerati, a tutti gli effetti, come normale orario di lavoro.
Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso dei lavoratori ma la Corte di Appello di Roma, riformando radicalmente la decisione, ha accolto la domanda con la condanna del supermercato al pagamento dei connessi compensi. La Corte di Appello ha accolto la domanda dei lavoratori perché ha valutato le "operazioni di vestizione e svestizione come rientranti nel tempo di lavoro effettivo e comportano per il tempo necessario alla loro esecuzione l'insorgere dell'obbligo retributivo, condizione data dall'essere le modalità esecutive di quelle operazioni imposte dal datore di lavoro, nella specie implicitamente desumibili, in difetto di specifica previsione da parte del CCNL o del Regolamento aziendale, dalla natura degli indumenti da indossare o dalla specifica funzione che essi devono assolvere nello svolgimento della prestazione".
Quel che è stato rilevato pregnante e assorbente per il riconoscimento di questo pagamento è stata l'esistenza dell’obbligo dei lavoratori di indossare le divise aziendali e i dispositivi imposto per volontà dell'azienda. La Corte di Appello, con una valutazione di fatto, basandosi anche sulla comune esperienza, ha ritenuto che per quelle operazioni di vestizione e svestizione occorressero 10 minuti per ciascuna di esse.
La società titolare del supermercato, insoddisfatta della sentenza, ha fatto ricorso in Cassazione chiedendone l'integrale riforma con una pluralità di motivi. La cassazione, però, ha respinto il ricorso dichiarando tutti i motivi inammissibili perché hanno sollevato questioni non più proponibili in Cassazione perché concernevano il merito della controversia che è sottratto alla valutazione dei giudici supremi, essendo questo un compito esclusivo dei giudici di merito.
La Cassazione, ha colto l'occasione, comunque per ribadire che i 20 minuti riconosciuti dalla Corte di Appello non meritano alcuna censura "giacché si trattava di calcolare sulla base di un mero criterio di ragionevolezza il tempo, contenuto in dieci minuti, in riduzione rispetto alla prospettazione degli originari istanti, che richiede l'avviare ed il concludere la vestizione e svestizione degli indumenti di lavoro, ciò comportando, l'accedere allo spogliatoio, il raggiungere l'armadietto, l'aprirlo, il reperire e dispiegare gli indumenti utili, il trovare un comodo appoggio per indossarli, l'indossarli, il riporre, specie nella stagione invernale, qualche indumento personale in eccesso nell'armadietto, il chiudere l'armadietto e il lasciare lo spogliatoio;"
Cass. civ., sez. lav., ord., 23 luglio 2021, n. 21168. Tutte operazioni, queste, che fanno ritenere logicamente corretto e fondato in riconoscimento dei 10 minuti in entrata e altrettanti 10 minuti in uscita dal luogo di lavoro.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

