24/06/2021
Un lavoratore ha chiesto il risarcimento del danno pensionistico da omissione contributiva con la conseguente condanna dell'ex datore di lavoro al risarcimento del danno in suo favore. La Corte di Appello ha rigettato la domanda perché tra le parti, anni prima, era intervenuta una conciliazione con la rinuncia del lavoratore ad ogni risarcimento del danno pensionistico derivante dalla omissione totale o parziale dei contributi. La Corte di Cassazione ha totalmente riformato la sentenza, dando ragione alle pretese risarcitorie del lavoratore perché nel "momento della intervenuta transazione il danno non si era ancora verificato, in quanto alla data della stessa i contributi potevano ancora essere versati, non essendo coperti da prescrizione, né il ricorrente aveva ancora maturato il diritto al godimento della pensione: talché non essendo un danno da risarcire, non sussisteva un diritto al risarcimento dello stesso cui poter rinunciare". (Cassazione n. 15947 depositata in cancelleria l'8 giugno 2021.
La rinuncia ad ogni diritto che il lavoratore all'epoca ha formulato a favore dell'azienda, che non aveva provveduto a versare i contributi previdenziali nella misura dovuta, è stata ritenuta, così, priva di ogni valore giuridico perché il lavoratore, non avendo ancora la disponibilità del diritto che avrebbe maturato anni dopo, non ne poteva validamente disporre. La rinuncia al risarcimento del danno pensionistico da parte del lavoratore può avvenire solo dopo che questo diritto è maturato ed è entrato nella sfera del lavoratore. Può avvenire, cioè, quando il lavoratore va in pensione e non prima.
Gli atti di conciliazione e di transazione che contengono la rinuncia futura al risarcimento del danno pensionistico non hanno così alcun valore giuridico.
Andando in pensione il lavoratore, accertata la irregolarità del versamento dei contributi previdenziali che si sono già prescritti, può proporre azione giudiziaria anche se nel frattempo sono passati lustri su lustri. Se i contributi non sono prescritti occorre sollecitare l’Inps perché li riscuota.
Occorre far tesoro di questo insegnamento della Cassazione perché offre una formidabile arma di difesa e tutela a favore di chi va in pensione ma ha subito delle omissioni o evasioni nel versamento dei contributi dovuti ma falsamente convinti di non avere più azioni a difesa del loro diritto pensionistico.
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Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

