25/06/2021
Il lavoratore, dopo il licenziamento, chiede la corresponsione dell'indennità di disoccupazione. L’Inps respinge la domanda perché non vi sono le settimane lavorative necessarie per la maturazione di questo diritto. L'istituto previdenziale nel calcolo delle settimane si è rifiutato di considerare positivamente le cinque settimane relative all'indennità sostitutiva del preavviso non lavorato. L'assenza di queste settimane del preavviso non ha consentito il raggiungimento del requisito minimo per beneficiare della prestazione richiesta. Questa tesi giuridica è stata condivisa dalla corte di appello dell'Aquila che ha respinto la domanda del lavoratore.
La Cassazione, riformando la sentenza, invece, ha dichiarato il diritto del lavoratore a percepire l'indennità di disoccupazione invocando a sostegno di ciò "l'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo". Il periodo di preavviso anche se non è lavorato non è privo di rilevanza giuridica. Per la Cassazione l'indennità di disoccupazione è una prestazione che ha natura previdenziale e non assistenziale, non essendo il suo costo a carico della fiscalità generale ma correlata specificatamente ad un montante contributivo. Il datore di lavoro, come è ben noto, sull'indennità sostitutiva del preavviso deve sempre corrispondere all'Inps la normale contribuzione previdenziale anche se la prestazione lavorativa non c’è stata.
"Se e dunque l’indennità sostitutiva del preavviso è normativamente sottoposta a contribuzione, la quale concorre a formare la base pensionabile, logica (sinallagmatica) vuole che il tempo coperto dal preavviso sia considerato utile anche ai fini del raggiungimento del periodo minimo di lavoro necessario per beneficiare del trattamento di disoccupazione.
Del resto, l’ancoraggio normativo della spettanza dell’indennità di disoccupazione al biennio non fa riferimento ad un neutro arco temporale, ma ad un biennio di iscrizione all’Assicurazione generale obbligatoria, cioè un biennio di contributi; per converso, l’esclusione della rilevanza dei contributi pagati sull’indennità sostitutiva del preavviso contrasterebbe, con il generale principio della rilevanza dei contributi versati, che altrimenti si rileverebbero sterili. In tal senso, l’art. 73 sopra richiamato espressamente prevede che "in caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad un’indennità giornaliera ragguagliata alla classe di contributi per la quale negli ultimi mesi è stato eseguito il maggior numero dei versamenti settimanali...", così stabilendo un chiaro nesso tra montante dei contributi versati ed ammontare dell’indennità di disoccupazione.
In conclusione, il periodo di preavviso non lavorato per il quale sia corrisposta l’indennità sostitutiva del preavviso, assoggettata a contribuzione previdenziale- va computato ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’Assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione. “Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17606/21; depositata il 21 giugno 2021.
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