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Non si possono creare organizzazioni sindacali compiacenti al datore di lavoro

tag  News  dottoressa 

21/04/2021

Il tribunale di Milano qualifica questo comportamento come antisindacale

Le opposte organizzazioni sindacali, quella dei datori di lavoro e quella dei lavoratori del settore degli shoppers (Filcams Cgil, Uiltucs, Nidil Cgil e Uiltemp) avviano delle trattative per sottoscrivere un accordo collettivo che disciplini il rapporto di lavoro. Le trattative vanno per le lunghe; dopo nove mesi di tavoli e di incontri sembra che finalmente l’accordo sia stato raggiunto ma improvvisamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori rimettono tutto in discussione e abbandonano le trattative. Il presidente dell’associazione sindacale dei datori di lavoro che, nel contempo è anche presidente del consiglio di amministrazione dei una società che opera nel settore della distribuzione e consegna della spesa, indispettito da questo comportamento delle organizzazioni sindacali storiche, utilizzando i moderni mezzi informatici, predispone, nel mese di gennaio del 2021, un videomessaggio dove racconta le vicissitudini degli sfortunati incontri sindacali che, quando sembravano ormai giunti al punto finale dell’accordo, si sono arenati sospingendo in alto mare l’obbiettivo per dei motivi che il presidente di questa società afferma di non comprendere. Di fronte alla chiusura sindacale e all’abbandono delle trattative, il presidente del consiglio di amministrazione di questa società predispone così un video che diffonde tra i lavoratori del settore proponendo la creazione di una nuova associazione sindacale dei lavoratori del settore che, nei suoi intenti, deve “veicolare” il loro  consenso per togliere rappresentanza alle tradizionali e recalcitranti  organizzazioni sindacali dei lavoratori che si sono mostrate inaffidabili, sostituendoli con una nuova organizzazione sindacale più accondiscendente ai suoi disegni. Per promuovere questa nuova organizzazione sindacale, l’imprenditore invita i lavoratori del settore ad aderirvi attraverso un sito di Internet che indica e al quale invita ad iscriversi. Raccolte le iscrizioni, l’imprenditore assicura che questa nuova organizzazione sindacale avrebbe provveduto ad eleggere democraticamente degli organi direttivi che finalmente avrebbero potuto sottoscrivere quell’accordo sostituendo quelle organizzazioni sindacali che si erano ritirate dal tavolo delle trattative e non avevano più voluto sottoscrivere quell’accordo utilissimo, che dopo mesi di confronto, era stato faticosamente ipotizzato. L’imprenditore nel suo video promozionale raccomanda una massiccia opera di proselitismo per far sì che attraverso il sito di Internet si possa raggiungere un ampio numero di adesioni e di iscritti per poter firmare con immediatezza quell’accordo sindacale che avrebbe salvato l’intero settore commerciale interessato.

Di fronte a questo video e a questa iniziativa dell’imprenditore, le tradizionali organizzazioni sindacali hanno reagito duramente proponendo un ricorso avanti il tribunale di Milano sostenendo che il comportamento di quell’imprenditore fosse antisindacale e rilevante ai sensi dell’articolo 28 dello statuto dei lavoratori perché la sua ingerenza nei rapporti tra i lavoratori e le associazioni sindacali, nel tentativo di indirizzare le scelte sindacali dei lavoratori verso un determinato sindacato, lede il principio del pluralismo sindacale.

Il tribunale di Milano, dopo aver respinto varie eccezioni preliminari sollevate dall’impresa, ha accolto totalmente il ricorso delle organizzazioni sindacali.

Il tribunale di Milano ha ritenuto che il messaggio inviato via Internet dal presidente del consiglio di amministrazione “si sostanzia in un intervento che sovverte gli equilibri tra le organizzazioni sindacali, ma soprattutto rompe la necessaria distanza che ogni imprenditore deve avere nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori… Il messaggio divulgato dal presidente del consiglio di amministrazione della società, laddove invita gli shoppers ad aderire alla neocostituita organizzazione sindacale, rappresenta un’indebita ingerenza del datore di lavoro nel campo della libertà sindacale e del necessario conflitto tra organizzazioni”. Per il tribunale l’intervento di questo presidente del consiglio di amministrazione “si pone in contrasto con il precetto di cui all’articolo 17 dello statuto dei lavoratori. La norma vieta all’imprenditore di sostenere, con qualsiasi mezzo, le associazioni sindacali dei lavoratori. Il messaggio del presidente del consiglio di amministrazione, del quale vanno sottolineate anche le modalità (diffusione sulla piattaforma digitale in uso agli shoppers con il titolo “importante”) si ritiene integri proprio la condotta che la norma sopra richiamata intende reprimere. La stessa, finalizzata a raccogliere le adesioni dei lavoratori ad una specifica associazione, viola altresì il disposto dell’articolo 8 dello statuto dei lavoratori ovvero il divieto di raccogliere informazioni sulle scelte sindacali. Con il suo messaggio il presidente del consiglio di amministrazione della società non solo, indirizza i lavoratori verso una determinata associazione, ma veicolando le adesioni, di fatto consente all’imprenditore di conoscere chi tra gli shoppers ha seguito le sue indicazioni e chi le ha rifiutate”. “Non è consentito che l’imprenditore intervenga veicolando i lavoratori nelle loro scelte e ciò lo faccia, non solo mettendo a disposizione gli strumenti aziendali, ma esponendosi in prima persona e prospettando i rischi di una scelta non conforme al suo invito”.

Il tribunale di Milano rispettoso dell’anno dedicato a Dante (ricorre il 700° anniversario della morte), applicando la legge del contrappasso tanto cara al nostro poeta, accogliendo il ricorso delle organizzazioni sindacali, ha ordinato alla società di cessare la condotta antisindacale così come denunciata e le ha ordinato di comunicare il decreto a tutti gli shopper della società tramite “un analogo videomessaggio del suo amministratore, con le stesse modalità del video in data 24 gennaio 2021”.  Il Tribunale, inoltre, ha ordinato la pubblicazione per intero del suo provvedimento nella pagina Web dell’azienda.

decreto tribunale di Milano sezione lavoro 28 marzo 2021, giudice dott.ssa Moglia.

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Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.