24/04/2021
Un lavoratore ricorre al tribunale di Parma lamentando di essere stato posto in cassa integrazione in modo illegittimo perché la società Greci Industria Alimentare S.p.A per la quale prestava la sua opera lo aveva collocato in cassa integrazione senza adottare la prescritta rotazione che avrebbe dovuto, invece, prevedere in considerazione della piena fungibilità delle mansioni di meccanico da lui svolte nel reparto; la società non aveva motivi organizzativi oggettivi che potessero giustificare la mancata rotazione. Il tribunale accoglieva la domanda ma la Corte di Appello di Bologna, riformando parzialmente la sentenza, ha limitato il risarcimento del danno solo alle "differenze tra la retribuzione spettante e il trattamento di cassa integrazione percepito". La Corte di Appello di Bologna ha ritenuto, invece, che il risarcimento del danno doveva essere riconosciuto "non in misura integrale rispetto al periodo di sospensione, ma da valutarsi in via equitativa tenendo conto della sospensione che avrebbe investito il rapporto del lavoratore a seguito dell'applicazione della rotazione".
Il lavoratore contro questo criterio di liquidazione adottato dalla Corte di Appello, ha ritenuto di dover fare ricorso in Cassazione che lo ha accolto "dovendo ritenersi, alla stregua dell’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 3.5.2018, n. 10516, Cass. 4.12.2015, n. 24738) cui il Collegio intende dare continuità, secondo cui il protrarsi arbitrario della sospensione del rapporto a causa dell’illegittimità collocazione in cassa integrazione determina la responsabilità per inadempimento contrattuale del datore di lavoro, con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento integrale dei danni subiti, da determinarsi ai sensi dell’art. 1223 c.c., commisurandosi, almeno, all’entità dei compensi retributivi che egli avrebbe maturato durante l’intero periodo di inadempimento." Corte di Cassazione, sez. Lavoro, 20 aprile 2021, n. 10377.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

