02/04/2021
Alcuni lavoratori di una cooperativa del settore logistica hanno promosso la causa sia contro la loro datrice di lavoro che le due società committenti della filiera dell’appalto chiedendo il pagamento delle ore di lavoro che non risultavano essere state retribuite, per atto unilaterale della cooperativa, che aveva ridotto la quantità delle ore di lavoro rispetto al tempo pieno della loro assunzione. Il tribunale di Milano ha accolto la domanda dei lavoratori contro la cooperativa sostenendo che le eventuali limitazioni dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno dovevano essere concordate in forma scritta. In mancanza di questa forma scritta l’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro non poteva produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale. Conseguentemente i lavoratori hanno diritto a vedersi retribuire come se avessero lavorato a tempo pieno. Non hanno lavorato ma maturano ugualmente il diritto alla retribuzione. Questo principio è stato affermato dal tribunale di Milano “i lavoratori hanno diritto al pagamento della retribuzione non percepita in ragione dell’arbitraria riduzione dell’orario di lavoro, da calcolarsi” sempre nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo.
Questo obbligo, però, non sussiste anche a carico delle imprese appaltanti “in quanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, co. 2, D. lgs. 276/2003 (“corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi... dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”), la loro responsabilità è circoscritta ai soli crediti retributivi maturati dai lavoratori in esecuzione dell’attività lavorativa prestata a favore dei soggetti che compongono la filiera di appalto.”
L’impresa appaltante, per il tribunale, non ha alcun obbligo solidale di pagamento della retribuzione nel caso in cui la datrice di lavoro non abbia consentito che nell’appalto le sue maestranze lavorassero a tempo pieno così come previsto nella lettera di assunzione e come pattuito tra le parti.
La sentenza merita attenzione perché la stessa sezione del tribunale di Milano, negli anni passati, ha avuto una giurisprudenza incerta. Questa incertezza vi è nella giurisprudenza generale.
Questa interpretazione della norma limita fortemente l’obbligo solidale dell’impresa appaltante, con il conseguente affievolimento dei diritti dei lavoratori che espletano la loro attività lavorativa alle dipendenze di imprese che hanno in appalto le attività esternalizzate.
(Tribunale di Milano sezione lavoro Sentenza n. 827/2021 pubbl. il 25/03/2021, il giudice dott.ssa Colosimo).
Commento della sentenza con un video illustrativo che potete ascoltare.
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La celerità come esigenza concreta
L’urgenza non riguarda solo i provvedimenti cautelari, ma anche le controversie in materia di differenze retributive e risarcimenti. In un contesto caratterizzato da appalti ed esternalizzazioni, accade frequentemente che le imprese appaltatrici cessino l’attività o si cancellino dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori privi di un interlocutore effettivo. In questi casi, la tempestività dell’azione è decisiva. Solo intervenendo rapidamente è possibile preservare l’effettività della tutela giurisdizionale ed evitare che la decisione giudiziale si trasformi, come le gride manzoniane, in un enunciato privo di reale efficacia.

