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Le imprese appaltanti rispondono per obbligo solidale anche per il pagamento delle ferie e degli importi dovuti a titolo di riduzione dell’orario di lavoro (rol)

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31/03/2021

Si tratta di compensi dovuti a titolo retributivo

Si è discusso e si continua a discutere se per le ferie non godute e gli importi dovuti per la riduzione dell’orario di lavoro (rol) vi sia o meno l’obbligo solidale da parte delle imprese appaltanti nel caso in cui l’impresa appaltatrice datrice di lavoro non abbia provveduto ad erogare questi istituti ai lavorati utilizzati nell’appalto. La questione nasce dall’interpretazione che occorre dare alla previsione dell’art. 29 della legge 276/2003 che imporne questo obbligo definendolo come obbligo “retributivo”. Nel caso in cui i compensi di questi istituti si dovessero configurare come obbligo retributivo, l’appaltante ne deve garantire e provvedere al pagamento; nel caso in cui il loro mancato pagamento si dovesse definire come risarcimento del danno, che non è il medesimo concetto di retribuzione, questo obbligo non sussisterebbe.

Il tribunale di Milano giudice dott. Capelli in questa sentenza che commentiamo, ha visto come  protagonisti più lavoratori di una cooperativa datrice di lavoro appaltatrice di una commessa, ha accolto la tesi della sussistenza dell’obbligo solidale con questa tranciante motivazione:

“Per quanto concerne in particolare l'indennità sostitutiva delle ferie - che secondo alcune pronunce partecipa di una natura sia retributiva sia risarcitoria (Cass. 25 settembre 2004 n. 19303) -, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr. Cass. 10 maggio 2010 n. 11262; Cass. 25 settembre 2004 n. 19303 cit.).

L'indennità in esame deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto” (sentenza pronunciata nella causa n. 16880 R.G. 2013 del 26 settembre 2014). Per i medesimi motivi, deve essere accolta la domanda di condanna in via solidale anche per le somme dovute a titolo di rol.

Quanto precede impone di ritenere comunque tutte le somme predette comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 29 citato.”

Tribunale di Milano sez. Lavoro Sentenza n. 440/2021 pubblicata. il 26/02/2021

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Diritto del lavoro — In questo sito trattiamo in modo sistematico gli istituti del diritto del lavoro (fonti, presupposti, effetti) e pubblichiamo una selezione ragionata di giurisprudenza realmente operativa. Il tutto con particolare attenzione sulla Lombardia: decisioni di Corti d’Appello e Tribunali del territorio, baricentro del diritto vivente per volume di cause e specializzazione dei magistrati. Le controversie si definiscono soprattutto nei giudizi di merito; la Cassazione interviene su motivi di legittimità assai circoscritti. Offriamo sintesi tecniche, massime giurisprudenziali  utili e rimandi ai testi integrali.

Numeri chiari, giustizia più rapida
I giudici del lavoro, nei tribunali e nelle corti d’appello, non amano confrontarsi con i numeri. Quando una causa richiede conteggi, la prassi è quasi sempre la stessa: nominare un consulente tecnico d’ufficio e adeguarsi alle sue conclusioni. Ma questo significa allungare i tempi e appesantire il procedimento con costi ulteriori.
Proprio perché questa è la realtà, il giuslavorista ha un dovere in più: presentare la parte economica del ricorso in modo chiaro, lineare e subito comprensibile. Se le pretese o le contestazioni sono esposte con semplicità e precisione, la consulenza tecnica può diventare inutile.
È un compito che non si può ignorare. Difendere un lavoratore o un’azienda significa anche saper trasformare principi giuridici in cifre leggibili, senza zone d’ombra. Il giuslavorista si misura qui: nello sforzo costante di rendere trasparenti i numeri della causa, perché solo numeri chiari possono portare a decisioni corrette con il diritto e le previsioni del CCNL.

 La rapidità come obbligo dello studio 
Nel diritto del lavoro la rapidità è imprescindibile. La legge prevede che, dopo l’impugnazione di un licenziamento o di un trasferimento, il ricorso debba essere depositato entro 180 giorni: decorso tale termine, il diritto si perde. È una scansione temporale rigida, che impone al lavoratore di non lasciare che il tempo eroda la propria tutela.
 La rapidità come necessità pratica
La stessa urgenza vale per le cause che riguardano differenze retributive o risarcimenti. In un sistema dominato da appalti ed esternalizzazioni, le imprese appaltatrici spesso si cancellano dal registro delle imprese subito dopo aver concluso l’affare, lasciando i lavoratori senza interlocutore. In questi casi occorre “battere sul tempo”: solo agendo tempestivamente la sentenza conserva un valore concreto e non si riduce, come le gride manzoniane, a un proclama destinato a restare lettera morta.

Buste paga e contratti collettivi: una specializzazione indispensabile

Nel diritto del lavoro, applicare correttamente i contratti collettivi e redigere le buste paga con precisione non è un dettaglio: è una linea di confine tra la tutela dei diritti e il rischio concreto di contenziosi. Per il lavoratore significa poter confidare che chi legge quei numeri veda anche ciò che non è detto: scatti di anzianità, indennità, straordinari, clausole contrattuali speciali — tutto ciò che si nasconde dietro le cifre.
Per l’azienda, invece, un errore — anche minimo — può costare doppiamente: dovrà ripagare somme già versate in difetto e versare differenze che il giudice riconosce per mancata corretta applicazione del contratto collettivo. In altri termini: un “risparmio scorretto” oggi può trasformarsi in un esborso ben più grave domani.
Ecco perché la specializzazione tecnica in contratti collettivi e paghe non è una mera opzione: è un’assicurazione per chi tutela i diritti dei lavoratori e una protezione per chi assume l’onere della compliance aziendale.

 

 

  La nostra forza: istituti retributivi  e numeri, un sapere unitario

 Leggere e interpretare le previsioni economiche di un contratto collettivo non è mai semplice. Non basta scorrere le tabelle: occorre   tradurre principi giuridici astratti nei calcoli che incidono sui diversi istituti retributivi. È un passaggio complesso, che richiede   conoscenza tecnica e visione giuridica.
 La difficoltà sta proprio qui: coniugare l’astrattezza del concetto con la concretezza del numero. È un’operazione che non può essere   spezzata, né divisa tra più mani. Se la si frammenta, si rischia di perdere la piena comprensione del sistema.
La nostra forza nasce da questa consapevolezza: costruiamo in modo unitario istituti giuridici e proiezioni economiche, senza scollature tra teoria e pratica. Diritto del lavoro e numeri camminano insieme, in un’unica lettura. Ed è proprio questa integrazione che rende il nostro lavoro affidabile, solido e capace di dare risposte certe a lavoratori e imprese.