17/07/2020
Un lavoratore chiede con decreto ingiuntivo il pagamento della retribuzione anche per le giornate di lavoro in cui non ha eseguito la sua prestazione lavorativa. Il datore di lavoro si oppone a questa domanda assumendo di essere stato nell'impossibilità di ricevere la prestazione lavorativa a pieno regime a causa della perdita di alcune commesse con relativo calo del fatturato. Il tribunale ha rigettato l'eccezione difensiva dell'azienda richiamando l'orientamento della corte di cassazione che riportiamo di seguito.
"Costituisce principio fondamentale della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (art. 1206, 1256, 1258 c.c), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto). Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo dell'impossibilità sopravvenuta, a norma degli art. 1256,1463 e 1464, cod. civ., fondata sull'inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro, perché non prevedibili, ne' evitabili, ne' riferibili a carenze di programmazione o d'organizzazione aziendale o a calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali, e salvo comunque, un eventuale accordo tra le parti. Questa impostazione è ribadita dalla costante giurisprudenza di questa Corte, per la quale il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi dei citati articoli, ipotesi d'impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale. (v. Cass. 7 maggio 1983 n. 3125; SS.UU. 20 giugno 1987 n. 5454; Cass. 17 luglio 1990 n. 7302; Cass. 23 aprile 1992 n. 4856; Cass. 25 marzo 1992 n. 3695; Cass. 6 agosto 1996 n. 7194; Cass. 9 novembre 1998 n, 11263; 16 ottobre 2000, n. 13742; 10 aprile 2002, n. 5101). In altre parole, in caso di sospensione lavorativa, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'esistenza d'una causa d'effettiva e assoluta impossibilità sopravvenuta di ricevere la prestazione, a lui non imputabile, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla sua stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. D'altra parte, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva (Cass. 16 ottobre 2000, n. 13742; 21 novembre 1997 n. 11650 cit; (cfr. Cass. 7300/2004).
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